(massima n. 2)
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere consentito dal giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto. In caso di mancata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svolgere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello, ed il mancato esame del motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine non si traduce in un vizio di nullità della sentenza.