(massima n. 1)
L'art. 2926 c.c., ove dispone che il terzo proprietario di bene mobile, assegnato al creditore procedente in esito ad esecuzione forzata, ha sessanta giorni per ripetere dall'assegnatario in buona fede la somma corrispondente al credito soddisfatto con la assegnazione, va inteso nel senso che il terzo deve proporre l'azione giudiziaria di ripetizione entro il predetto termine, e che l'inosservanza di quest'ultimo comporta decadenza dall'azione. a nulla rilevando un'eventuale richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata entro i sessanta giorni. Il terzo proprietario di bene mobile, che sia stato oggetto di espropriazione forzata e di assegnazione, ha diritto di ripetere dall'assegnatario, ai sensi dell'art. 2926 c.c., la sola somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, rimanendo cosģ preclusa, verso l'assegnatario medesimo, ogni pretesa diversa o superiore. L'assegnatario di un autoveicolo, in esito ad espropriazione forzata, ha diritto di pretendere tutti i documenti inerenti all'autoveicolo medesimo, rivolgendosi, ove occorra, al terzo venditore che abbia omesso di consegnarli all'acquirente. In quest'ultima ipotesi, non rileva che la vendita sia stata effettuata dal terzo con patto di riservato dominio, in quanto tale patto differisce il trasferimento della proprietą, ma non esime il venditore, salvo espressa previsione contraria, dall'obbligo di consegnare, con la cosa, tutti gli accessori e le pertinenze della stessa.