(massima n. 1)
La posizione del terzo acquirente di un immobile gravato dal privilegio di cui all'art. 45, secondo comma, D.P.R. 637/72 (ora art. 41, primo comma, D.L.vo 346/90), in relazione all'art. 2772 c.c. (garanzia del credito d'imposta) è del tutto assimilabile a quella del terzo proprietario di immobile oggetto di ipoteca - soggetto che, al pari del primo, non può considerarsi personalmente obbligato, pur essendo assoggettabile all'azione esecutiva del creditore - e diverge, pertanto, da quella del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 D.P.R. 600/73, con la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere, in qualità di obbligato (o di coobbligato), del debito d'imposta, essendo il suo vincolo limitato al bene gravato dalla garanzia, da destinarsi prioritariamente al soddisfacimento del credito privilegiato.