(massima n. 1)
Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di ammissione di prova testimoniale relativa a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento riferibile solo a documenti aventi valore di convenzione tra le parti — non opera nel rito del lavoro con riguardo al disposto dell'art. 421 c.p.c., che consente al giudice di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.