(massima n. 2)
Il divieto di cui all'art. 372 c.p.c. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione — fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso — non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Consegue che se una parte deposita in cassazione copia di un atto o documento, assumendo che ha fatto parte del fascicolo d'ufficio o del fascicolo di parte, la produzione non può essere considerata senz'altro inammissibile, ma va invece presa in esame, restando impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all'originale e dell'effettiva appartenenza ad uno dei predetti fascicoli. (Nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione della copia della comparsa di risposta volta a provare la costituzione di una parte nel giudizio di merito).