(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 2652, primo capoverso, c.c., nel sancire che le sentenze che accolgono le domande indicate al n. 1 del primo comma (tra cui quelle dirette alla risoluzione dei contratti) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, afferma l'identico principio, espresso dall'art. 2644, primo comma, c.c., della insensibilitą degli atti che operano trasferimenti o costituzioni di diritti reali immobiliari rispetto alla sentenza che abbia pronunciato o dichiarato, in base a domanda successivamente trascritta, la risoluzione del contratto con il quale il dante causa aveva acquistato il diritto ceduto a terzi, salva la possibilitą, in caso di dolosa preordinazione ai danni del primo acquirente, di esperire l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ovvero l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 nei confronti dello stesso terzo acquirente.