(massima n. 1)
In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'ereditā (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 c.c., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualitā di erede, abbia accettato l'ereditā in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 c.c. č necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art. 524 c.c. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'ereditā č devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'ereditā č devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 c.c. Proposta nei confronti del rinunciante.