(massima n. 1)
In caso di scissione di una societā l'art. 2504 decies c.c. prevede la responsabilitā solidale, per il debito della medesima, di tutte le societā beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la societā a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies c.c.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre societā rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la societā preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilitā, fatto valere nei confronti del creditore della societā scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione, ed č pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995.