(massima n. 1)
La funzione informativa del bilancio e il correlato diritto all'informazione, stabiliti dall'art. 2423 c.c., nel testo vigente dopo le modifiche apportate D.L.vo n. 127 del 1991, trovavano giā un fondamento nella normativa precedentemente in vigore e, in particolare, nel dettato dell'art. 2423 cit. che, anche nell'originaria formulazione, enunciava il principio di chiarezza, cui č collegato il diritto all'informazione, finalizzato a consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato, perché basato su una adeguata conoscenza dei dati. In ragione di tale previsione, ed allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che č in rapporto di strumentalitā con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione. Pertanto, i chiarimenti forniti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l' interesse del socio che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha respinto il ricorso del socio, e ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la sua domanda, sulla base della considerazione che il rispetto dei principi di chiarezza, veritā e correttezza devono essere verificati sulla scorta non solo del documento contabile ma anche con riferimento alla relazione degli amministratori e sindaci ed agli eventuali chiarimenti forniti in assemblea e risultanti dal relativo verbale).