(massima n. 1)
Per osservare i precetti della chiarezza, completezza e precisione dettati dall'art. 2423, secondo comma, c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.L.vo 9 aprile 1991, n. 127, gli amministratori devono fornire, nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati, concernenti una societą di capitali, informazioni intellegibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul criterio di valutazione, adottato secondo il principio della prudenza, per ciascuna delle singole poste iscritte, non essendo sufficiente, per la validitą del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti dati non siano contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo.