(massima n. 2)
La nullitą delle deliberazioni dell'assemblea delle societą per azioni per illiceitą dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 6 del 2003 ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio, mentre il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci o di gruppi di essi determina un'ipotesi di semplice annullabilitą della delibera. Pertanto, dato che il diritto di opzione č tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci (a mantenere inalterata la propria partecipazione percentuale nella societą), č annullabile e non affetta da nullitą la deliberazione che sacrifichi il diritto di opzione, anche se al solo scopo di azzerare fraudolentemente la partecipazione del socio alla societą, dovendosi ritenere che in quest'ultimo caso sia configurabile un eccesso di potere, inteso come violazione del canone di buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, al quale consegue l'annullabilitą dell'atto.