(massima n. 1)
L'ipotesi di esclusione dalla societā prevista dal secondo comma dell'art. 2286 c.c., per la sopravvenuta inidoneitā del socio che ha conferito la propria opera a svolgerla, presuppone la presenza di cause oggettive che precludano in via definitiva la prestazione dell'opera personale del socio e prescinde dalla colpositā dell'inadempimento, che invece caratterizza l'ipotesi di esclusione (per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale) prevista dal comma precedente. Pertanto, al socio che per sua colpa abbia solo temporaneamente omesso la prestazione della propria opera personale nella societā, cui sia obbligato in base alle norme statutarie, č applicabile la disposizione del primo comma dell'articolo citato, e non quella del secondo comma, con la conseguenza che egli puō essere escluso dalla societā qualora il suo inadempimento, pur sfornito del carattere della definitivitā, risulti grave.