(massima n. 1)
Nelle societą di persone, le norme sull'esclusione del socio «per gravi inadempienze», di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 ss. c.c., le quali ultime non sono applicabili al contratto di societą sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale, sia per le diverse finalitą cui esse sono preposte. Infatti, la risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge; l'esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della societą, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la societą si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralitą di soci.