(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione della nozione di allevamento di bestiame, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimitā con riferimento alla nozione di imprenditore agricolo delineata dall'art. 2135 c.c., nel testo precedente alla riforma introdotta dall'art. 1 del D.L.vo n. 228 del 2001 appare pienamente applicabile alla norma di cui all'art. 2 della legge n. 9 del 1963, ai fini del diritto del coltivatore diretto, dedito all'allevamento di bestiame, all'assicurazione di invaliditā e vecchiaia, costituendo l'allevamento del bestiame, in entrambi i casi, specificazione di un particolare tipo di attivitā alla quale, per la sua caratterizzazione agricola, l'ordinamento giuridico attribuisce una speciale disciplina, codicistica per l'impresa agricola, previdenziale per il coltivatore diretto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, sul presupposto che l'allevamento del bestiame avesse natura agricola solo se collegato con rapporto di complementarietā e subordinazione con la coltivazione del fondo, aveva ritenuto l'attivitā diretta alla riproduzione e all'allevamento dei cavalli da corsa non qualificabile come attivitā agricola, richiedendo un complesso di conoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quello propriamente agricolo).