(massima n. 1)
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la mancanza della forma scritta comporta nullitā per difetto di forma e non anche per illiceitā della causa o dell'oggetto. Pertanto, la nullitā non produce effetto per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il datore di lavoro č obbligato alla retribuzione e alla contribuzione secondo la previsione del contratto part-time.