(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'esercizio di una determinata professione (nella specie, quella di biologo presso un laboratorio di analisi cliniche) č nullo per violazione di norme imperative ma, conformemente al disposto dell'art. 2126 cod. civ., tale nullitā non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto stesso ed a maggior ragione ove, nel corso del rapporto, sia stata conseguita, da parte del lavoratore, la necessaria abilitazione.