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Dizionario Giuridico

Annullabilità del negozio giuridico

Che cosa significa "Annullabilità del negozio giuridico"?

È una forma di invalidità del contratto meno grave rispetto alla nullità e si manifesta - in generale - quando il negozio presenti una anomalia nel momento della sua formazione, o perché la parte contraente è legalmente incapace (minore d'età, interdetto, inabilitato) o in stato di incapacità naturale (art. 428 del c.c.), oppure perché la volontà sia viziata da dolo, errore o violenza.
Si ha, inoltre, annullabilità in tutte le diverse ipotesi espressamente previste per legge.
Il contratto annullabile è ha una efficacia provvisoria, che dura fino al momento in cui intervenga eventualmente la pronuncia di annullamento del contratto: tale pronuncia elimina con efficacia retroattiva (ex tunc) gli effetti giuridici prodotti.
L'azione di annullamento può essere fatta valere dal soggetto leso nei suoi interessi con la stipulazione dell'atto e ha un termine prescrizionale di cinque anni (art. 1442 del c.c.). Se l'azione è prescritta (o se il negozio è convalidato) il contratto annullabile diviene definitivamente efficace.

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