Che cosa significa "Ripristinazione, rinnovazione, riforma"?
La ripristinazione (relativa al falso per alterazione), la rinnovazione (inerente al falso ideologico) e la riforma (da intendersi quale rinnovazione parziale) sono provvedimenti c.d. riparatori volti a realizzare la restitutio in integrum dell'atto o del documento su cui è caduta la falsificazione, traducendosi nell'enunciazione probatoria vera in luogo di quella falsa, qualora ne sorga l'esigenza, ed hanno natura eventuale, in quanto non possono essere adottati se pregiudizievoli degli interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. (art. 537).