Che cosa significa "Nullitą del negozio"?
È la più grave forma di invalidità del negozio giuridico, comminata laddove sussista una anomalia dell'atto nella sua formazione, perché privo di uno degli elementi essenziali o comunque illecito. Il negozio nullo è improduttivo di effetti e non è suscettibile di essere convalidato (art. 1423 del c.c.).
Le ipotesi di nullità sono tassative, in quanto deve esistere una norma che sancisca espressamente l'invalidità. Si parla di nullità c.d. virtuale quando, pur non essendo stabilita espressamente da una norma, l'invalidità è desunta in via interpretativa sulla scorta della riconosciuta natura imperativa delle norme rispetto alle quali l'atto nullo contrasterebbe.
Si ha nullità totale quando riguarda l'intero contratto; parziale, quando riguarda singole clausole del negozio.
La dottrina è solita distinguere altresì la nullità dall'inesistenza, che si avrebbe quando il contratto non presenti nemmeno i requisiti minimi che consentano di dargli una parvenza di negozio giuridico (es. non è stato espresso alcun consenso).
La nullità può essere fatta valere in giudizio da chiunque vi abbia interesse o può essere rilevata d'ufficio dal giudice. L'azione di nullità è imprescrittibile (art. 2934 del c.c.).
Le ipotesi di nullità sono tassative, in quanto deve esistere una norma che sancisca espressamente l'invalidità. Si parla di nullità c.d. virtuale quando, pur non essendo stabilita espressamente da una norma, l'invalidità è desunta in via interpretativa sulla scorta della riconosciuta natura imperativa delle norme rispetto alle quali l'atto nullo contrasterebbe.
Si ha nullità totale quando riguarda l'intero contratto; parziale, quando riguarda singole clausole del negozio.
La dottrina è solita distinguere altresì la nullità dall'inesistenza, che si avrebbe quando il contratto non presenti nemmeno i requisiti minimi che consentano di dargli una parvenza di negozio giuridico (es. non è stato espresso alcun consenso).
La nullità può essere fatta valere in giudizio da chiunque vi abbia interesse o può essere rilevata d'ufficio dal giudice. L'azione di nullità è imprescrittibile (art. 2934 del c.c.).