[1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attivitą come espressione di partecipazione, solidarietą e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalitą di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresģ, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtą associative e di consolidare e rafforzare quelle gią esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.]