1. La sentenza straniera č riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- b) l'atto introduttivo del giudizio č stato portato a conoscenza del convenuto in conformitā a quanto previsto dalla legge del luogo dove si č svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si č svolto il processo o la contumacia č stata dichiarata in conformitā a tale legge:
- d) essa č passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui č stata pronunziata;
- e) essa non č contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.