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Articolo 28 Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

Dispositivo dell'art. 28 Decreto "Semplificazioni bis"

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 12:
  2. 1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilità a VAS";
  3. 2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS";
  4. 3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse;
  5. b) all'articolo 13:
  6. 1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.";
  7. 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:
  8. a) la proposta di piano o di programma;
  9. b) il rapporto ambientale;
  10. c) la sintesi non tecnica;
  11. d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
  12. e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
  13. f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.";
  14. 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.";
  15. c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  16. "Art. 14
  17. Consultazione
  18. 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
  19. a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
  20. b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
  21. c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
  22. d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
  23. e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
  24. f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
  25. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
  26. 3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
  27. d) all'articolo 18:
  28. 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  29. "2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
  30. 2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.";
  31. 2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse;
  32. 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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