Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

Periodo di prova

Dispositivo dell'art. 2 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

1. L’esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto.
2. Fermi restando in ogni caso i termini massimi previsti dall’art.10 della L.15.07.1966 n.604 e R.D.L 13.11.1924 n. 1825 convertito in Legge 18.03.1926 n.562, la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: a) A, B e 1°: 6 mesi; b) 2°, 3°, 4°, 5°, 6°S, 6 e 7°: 3 mesi.
3. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima, di quattordicesima e all’indennità sostitutiva delle ferie.
4. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto stesso.
5. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato a tutti gli effetti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!