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Articolo 12 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

Lavoro straordinario

Dispositivo dell'art. 12 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’art.7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre sempre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa e in tempo utile alle RSA.
3. Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore.
4. Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
5. Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 25 maggiorata delle percentuali sotto indicate:
a. lavoro straordinario diurno 20%;
b. lavoro straordinario notturno 48%.
6. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00.

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