Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 41 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

Dispositivo dell'art. 41 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
  • 1) per l’anzianità maturata anteriormente all’1 maggio 1958:
  • a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 2) per l’anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
  • a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
  • b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
  • a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
  • b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
  • 1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 3) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
  • 4) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!