Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516(1)(2).
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione(3).
Note
(1)
Vengono qui perseguite delle mere attività preparatorie, che altrimenti non configurerebbero nemmeno il tentativo.
(2)
Comma modificato prima dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come modificato dall'allegato alla L. 23 novembre 2001, n. 409, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.
(3)
Il riferimento ai programmi informatici, nonché l'estensione del reato alle condotte concernenti ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione è frutto dell'intervento operato con legge 23 novembre 2001, n. 409.