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Articolo 461 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Dispositivo dell'art. 461 Codice Penale

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516(1)(2).

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione(3).

Note

(1) Vengono qui perseguite delle mere attività preparatorie, che altrimenti non configurerebbero nemmeno il tentativo.
(2) Comma modificato prima dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come modificato dall'allegato alla L. 23 novembre 2001, n. 409, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.
(3) Il riferimento ai programmi informatici, nonché l'estensione del reato alle condotte concernenti ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione è frutto dell'intervento operato con legge 23 novembre 2001, n. 409.

Ratio Legis

Il legislatore ha in tale disposizione scelto di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione e si tratta di una scelta che trova la propria ratio nella necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Spiegazione dell'art. 461 Codice Penale

L'articolo in oggetto, prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso, quindi, anche se non del tutto pronto all'uso immediato, o non del tutto idoneo, ma suscettivo di perfezionamento, purché abbia l'esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.

Diviene quindi sempre punibile la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché lo possano divenire con accorte modifiche o integrazioni, in quanto viene posta in essere la situazione di pericolo che la norma intende evitare.

Nonostante la norma punisca condotte prodromiche alla contraffazione, qualora vi sia soluzione di continuità con le altre disposizioni, il reato de qua acquista carattere autonomo e determina un concorso di reati, e non una mera progressione criminosa, con la conseguenza che la fattispecie in esame viene assorbita da quella più grave.

Massime relative all'art. 461 Codice Penale

Cass. pen. n. 45327/2005

Sussiste il concorso tra il reato di cui all'art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e quello di cui all'art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,di valori di bollo o di carta filigranata) qualora vi sia una soluzione di continuità tra l'azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest'ultimo il complesso dell'attività esplicatasi fin dall'inizio, in quanto, in tal caso, il reato di cui all'art. 461 c.p. mantiene carattere autonomo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la sussistenza del concorso tra i reati di cui agli articoli 453 e 461 c.p. nel caso di un imputato che aveva falsificato banconote da euro 50 facendole apparire da euro 250 e aveva predisposto attrezzature e materiali per la successiva falsificazione di banconote da 20 e di altre da 50 euro).

Cass. pen. n. 1043/1968

Mentre la contraffazione o l'alterazione di biglietti di Stato aventi corso legale come moneta (art. 453, nn. 1 e 2, c.p.) può eseguirsi con qualunque mezzo idoneo, anche se a ciò non specificamente destinato, l'art. 461 c.p. prende in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, non altrimenti utilizzabili, quindi, che per commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 453, 454, 459 e 460 c.p. Deve trattarsi, cioè, di strumenti aventi caratteristiche tali che la loro funzione, cioè la loro destinazione oggettiva, non possa essere che la falsificazione di monete, di carta filigranata o di valori di bollo poiché il divieto di detenzione non concerne strumenti suscettivi di uso diverso o promiscuo, anche se, per destinazione soggettiva del detentore, preordinati alla falsificazione.

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