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Articolo 188 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratto di edizione

Dispositivo dell'art. 188 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Spiegazione dell'art. 188 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In tema di effetti della liquidazione giudiziale sul contratto di edizione pendente, la norma rinvia alla legislazione speciale e, in particolare, alla legislazione speciale sul diritto d'autore. L'art. 135 della l. 633/1945 prevede infatti che il contratto di edizione non si rivolve in caso di liquidazione giudiziale dell'editore, salvo che il curatore, entro un anno dalla dichiarazione di apertura della procedura, non abbia deciso di: (1) continuare ad esercitare l'impresa; (2) cedere l'intera azienda.

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