Perché un'opera dell'ingegno possa ricevere protezione ai sensi della legge sul
diritto di autore, è sufficiente che il requisito della
creatività sussista in misura modesta, non essendo richiesto un particolare grado del requisito stesso. Le opere dell'arte applicate all'industria, le quali godono
della protezione del diritto d'autore ai sensi degli artt. 2 e 4 l. n. 633/1941, sono caratterizzate dalla scindibilità del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera e concretamente associata — scindibilità da intendersi in senso ideale, a prescindere dalla destinazione voluta dall'autore o verificatasi nei fatti — ed inoltre dall'originalità della opera in se, come espressione di creatività, anche modesta (come quella che deve riconoscersi all'opera che, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingue quale prodotto singolare della personalità del suo autore). Ove difetti una di tali caratteristiche, ma comunque l'ideazione estetica presenti un'originalità in senso relativo, riguardante l'ornamento, e cioè la utilizzazione di linee e di colori, essa può essere protetta come modello ornamentale.
Poiché i cosiddetti
progetti di lavoro tecnico-scientifici possono formare oggetto di diritti connessi con il diritto di autore e godere di un tipo diverso di protezione ex art. 72 ss. l. n. 633/1941 e art.
2758, soltanto quando comportino la soluzione originale di problemi tecnici, presentando l'applicazione di regole tecniche nuove ed aggiornate a problemi già noti, ovvero l'applicazione di regole già note a settori nuovi con estensione delle conoscenze tecnologiche. Di conseguenza la giurisprudenza nega la tutela del diritto d'autore all'inventore di un gioco per pronostici che non concreti ne un'opera dell'ingegno, ne la soluzione originale di un problema tecnico, ma che, al contrario, si colleghi ai concorsi a pronostici già noti, come quello del totocalcio e del TOTIP, mutandone i triplici eventi, da pronosticare, i relativi simboli (1, X, 2) e la schedina (Cass. n. 4625/1977).
In materia di diritto di autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l. n. 633/1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, e sufficiente la sussistenza di un «atto creativo», seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola «appartengono alla letteratura» — a norma dell'art. 1 legge citata — non solo se «letterarie» in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore. (In forza di tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione alla pubblicazione, da parte di un periodico d'informazione per gli insegnanti, di un'ordinanza ministeriale su nuove nomine di docenti, corredata da note di commento, da tabelle per punteggi e da schemi di eventuali ricorsi, e riprodotta con il sistema della stampa anastatica da altro periodico d'informazione sui concorsi, pur riconoscendo nell'opera della redazione del primo periodico il risultato di un'attività di acquisizione, elaborazione e commento del provvedimento amministrativo, ne aveva escluso la tutelabilità a norma della legge sul diritto d'autore, in considerazione della semplicità e del modesto valore intrinseco dell'opera medesima (Cass. n. 11953/1993).