Cass. pen. n. 2301/2015
È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612 bis, quarto comma, c.p., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 c.p. e 340 c.p.p..
Cass. pen. n. 28571/2009
Per l'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (Nella fattispecie la non comparsa dell'imputato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale è stata apprezzata dalla Corte come accettazione tacita della remissione della querela).
Cass. pen. n. 42994/2008
La remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito d'annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena.
Cass. pen. n. 30256/2006
Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all'epoca, di età minore, non opera la regola stabilita dall'art. 340, comma quarto, c.p.p., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia in bonam partem, del disposto di cui all'art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.
Cass. pen. n. 30326/2002
La qualificazione del ricorso per cassazione come appello e la conseguente trasmissione degli atti, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., al giudice competente non è impedita dalla sopravvenienza della remissione di querela e della relativa accettazione.
Cass. pen. n. 3611/1999
In tema di rimessione della querela, la regola interpretativa dettata dalla legge, nel silenzio delle parti, in ordine al pagamento delle spese del procedimento non può che essere quella vigente nel momento in cui è intervenuta la remissione stessa; deve dunque escludersi che la nuova disposizione dell'art. 340, comma 4, c.p., secondo la quale, salvo diversa convenzione, in caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, anziché del remittente, trovi applicazione allorché la remissione sia intervenuta prima della sua entrata in vigore.
Cass. pen. n. 4404/1999
In tema di spese processuali conseguenti alla remissione di querela, va tenuto conto della volontà delle parti; invero, l'art. 340 comma 4 c.p.p. prevede che dette spese, in caso di remissione, sono a carico del remittente, salvo che, nello stesso atto di remissione, sia stato convenuto che esse siano, in tutto o in parte, a carico del querelato. Ciò che, viceversa, la norma non prevede è la responsabilità congiunta delle parti. (Nella fattispecie, la Corte ha interpretato la pattuizione relativa alla assunzione di congiunta responsabilità in ordine alle spese, come legittima espressione di volontà di ripartire a metà le stesse tra querelante e querelato, ferma l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti dello Stato).
Cass. pen. n. 1218/1995
La mera affermazione «le spese sono a carico dei querelati», fatta nell'atto di remissione della querela, non integra una condizione alla quale il remittente intende sottoporre la remissione stessa, suscettibile di invalidarla ai sensi dell'art. 152, ultimo comma c.p. Ciò perché la condizione deve risultare espressamente od essere desunta in maniera inequivoca dal contenuto della remissione. (Fattispecie nella quale le spese sono state poste a carico del remittente, poiché all'affermazione suindicata costui aveva fatto seguito quella dei querelati «le spese non sono a nostro carico», sicché, non era stato raggiunto l'accordo per la deroga al principio generale).
Cass. pen. n. 4033/1994
Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.
Cass. pen. n. 1854/1993
Il vigente codice di rito prevede determinate formalità solo per la rinuncia espressa e per la remissione della querela, ma non anche per la dichiarazione, fatta ai sensi dell'art. 153 comma terzo c.p., con la quale il minore manifesti la volontà contraria alla remissione fatta dal rappresentante, che pertanto è disciplinata dal principio generale della libertà delle forme, con la conseguenza che la sottoscrizione del dichiarante non deve essere necessariamente autenticata e la dichiarazione è validamente presentata anche se spedita per posta.