Chiunque(1), per colpa [43](2), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili(3) apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.
Note
(1)
Nonostante l'espressione "chiunque", il reato in esame, almeno nella sua configurazione omissiva, è un reato proprio, in quanto l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate. Si tratta dunque di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che però devono essere realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza. per causa violenta, in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.
(2)
E' quindi necessario che vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all'attività in concreto svolta dall'agente, sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media.
(3)
La norma si distingue da quanto previsto dall'art. 437, in quanto prevede la condotta del rendere inservibili i mezzi di soccorso, al posto di quella di danneggiamento.