(1)Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316 bis, 316 ter(2), 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione(3)(4)(5)(6)(7)(8).
Note
(1)
L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'art 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poi modificato dall'art. 7, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 6, comma 1, L. 29 settembre 2000, n. 300, a decorrere dal 26 ottobre 2000, dall’art. 1, comma 75, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 5, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.
(2)
Il riferimento agli articoli 316ter e 322bis è stato inserito ex art. 6, comma 1, legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica di atti internazionali in materia di: tutela degli interessi finanziari della CE, di corruzione di funzionari della CE o degli Stati membri dell'Unione europea, di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali) in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (G.U. 25-10-2000, n. 250).
(3)
In sostanza, devono verificarsi due presupposti: la commissione di uno dei delitti indicati e l'operare del fatto di reato a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale.
(4)
Per effetto dell'estensione dell'ambito dei soggetti attivi dei reati contro la P.A. (l. 300/2000), il legislatore ha previsto la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. anche al reato previsto dall'art. 316ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e per i casi in cui i reati siano commessi da funzionari della Comunità Europea (art. 322bis).
(5)
Relativamente ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si rimanda all'art. 12, c. 1, lett. b), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
(6)
Tale articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) dell L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(7)
Tale comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.
(8)
Comma modificato dall'art. 6, comma 1-ter del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.