Cass. civ. n. 2575/2025
La dichiarazione dello stato di adottabilità può essere legittimamente pronunciata quando risulta impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare. Questa decisione può basarsi su una valutazione complessiva delle relazioni e delle osservazioni specialistiche, che documentino l'incapacità dei genitori di provvedere alle necessità fisiche, psichiche e affettive del minore, nonostante l'impegno affettivo dichiarato dai genitori stessi.
Cass. civ. n. 29684/2024
L'adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento.
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L'adozione dei maggiorenni è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione conviene all'adottando, mentre la funzione solidaristica che l'istituto può rivestire è meramente eventuale.
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L'adozione di un maggiorenne non può essere giustificata esclusivamente sulla base di un legame di amicizia, anche se protratto nel tempo, senza la dimostrazione di un'effettiva e consolidata frequentazione quotidiana e un rapporto affettivo e accuditivo ultratrentennale. I legami affettivi e l'assistenza fornita dall'adottando all'adottante devono essere rappresentativi di una configurazione familiare o parafamiliare giuridicamente rilevante.
Cass. civ. n. 7667/2020
In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris".
Cass. civ. n. 2426/2006
In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni,
ex uno latere al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.