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Articolo 221 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modo di proposizione e contenuto della querela

Dispositivo dell'art. 221 Codice di procedura civile

La querela di falso (1) può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] (2).

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.] (3).

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero (4).

Note

(1) Si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica (che attiene al suo contenuto).
La falsità materiale (che è diversa dal mero errore materiale) concerne la genuinità del documento: vi può essere contraffazione dello stesso - ad esempio perché esso è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente - o alterazione successiva alla sua formazione.
La falsità ideologica concerne la verità del contenuto del documento: contro di essa non può essere proposta querela di falso in quanto quest'ultima azione investe i soli profili dell'autenticità/provenienza del documento (vi sono dei casi limite, come quello del notaio che attesta falsamente una dichiarazione compiuta davanti a lui: qui la falsità ideologica ha ricadute anche sull'elemento "estrinseco" del documento).
In relazione all'ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco, le Sezioni Unite della Suprema corte di cassazione hanno stabilito che la querela di falso sia ammissibile solo se il riempimento è avvenuto senza autorizzazione del sottoscrivente, absque pactis. La querela, al contrario, non è ammissibile qualora il riempimento sia avvenuto in modo difforme dagli accordi, contra pacta.
Il "falso" rileva sia nel processo civile che in quello penale. Tuttavia, nel giudizio civile si mira esclusivamente a provare la non corrispondenza al vero del documento impugnato, mentre in quello penale si vuole individuare - e di conseguenza punire - l'autore del falso (artt. 476 e ss. del codice penale).
Per quanto riguarda i rapporti tra il processo civile e quello penale, va sottolineata l'abolizione del principio della pregiudizialità penale rispetto al processo civile: i due giudizi possono svolgersi separatamente.
(2) Pertanto, la querela di falso non è proponibile qualora l'eventuale giudizio di verificazione si sia concluso con sentenza passata in giudicato che escluda la falsità del documento, a meno che l'oggetto della querela di falso sia diverso o la querela si riferisca a fatti successivi al giudicato.
(3) La querela di falso può essere proposta in via principale, con atto di citazione, ovvero in via incidentale nel corso di un processo: in tal caso, occorre che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione della causa. Il giudizio di rilevanza è lasciato al giudice, che deve autorizzare la presentazione della querela.
(4) La partecipazione obbligatoria del P.M. (69 c.p.c.) è necessaria nella fase di accertamento del falso, dove viene coinvolto l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto: l'intervento del P.M. è giustificato dagli eventuali riflessi penalistici del falso, nonché dal fatto che con la querela di falso è possibile disporre indirettamente di situazioni indisponibili, come ad esempio dei fatti attestati nel registri dello stato civile.

Ratio Legis

La querela di falso è lo strumento predisposto dal nostro ordinamento per eliminare la possibilità che il giudice decida erroneamente sulla base di un documento falso (di particolare valore, come il testamento olografo o gli atti pubblici di compravendita). In dottrina si dice che con la querela di falso viene sollecitato un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo l'eliminazione delle prove non genuine.

Brocardi

Res dubia

Spiegazione dell'art. 221 Codice di procedura civile

Un documento, sia esso atto pubblico che scrittura privata, ha efficacia probatoria solo nel caso in cui non risulti falso né in relazione all'estrinseco (si parla di falsità materiale, la quale può scaturire dalla contraffazione o dalla alterazione) né in relazione all'intrinseco (ossia al suo contenuto, nel qual caso si parla di falsità ideologica, la quale consiste in una enunciazione non vera del contenuto documentale).

L'efficacia probatoria privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'atto pubblico ex art. 2700 del c.c. ed alla scrittura privata ex art. 2702 del c.c. è vincibile soltanto con la querela di falso, per mezzo della quale, una volta accertata la falsità del documento, l’atto falso viene definitivamente rimosso dal mondo giuridico.

Diverso è il grado di incidenza della querela di falso sull’atto pubblico o sulla scrittura privata, in quanto mentre per l’atto pubblico lo strumento processuale ablatorio è volto a contrastare la piena prova in relazione sia all'estrinseco che all'intrinseco, nel caso della scrittura privata, invece, è volto unicamente a neutralizzare gli effetti dell’estrinseco (falso materiale), non residuando alcuno spazio per il falso ideologico.

Discusso è in dottrina se la querela di falso sia proponibile avverso la scrittura privata non riconosciuta o non considerata come tale; in giurisprudenza sono intervenute a tal proposito le Sezioni Unite, affermando che la querela di falso è proponibile anche avverso scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale, argomentando tale scelta dalla considerazione secondo cui alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve riconoscersi non soltanto la facoltà di disconoscerla (con conseguente onere della controparte di chiederne la verificazione), ma anche la possibilità di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento e senza riconoscere la scrittura stessa.

Controverso è anche l'oggetto del giudizio di falso, in quanto mentre secondo l'orientamento tradizionale tale giudizio avrebbe ad oggetto l'accertamento di un fatto o di un rapporto probatorio, secondo altra dottrina occorre evidenziare l’aspetto costitutivo del relativo processo, in quanto la querela avrebbe una sorta di potere di annullamento con effetto risolutivo del vincolo.
Altri autori, infine, sono dell’idea che la querela di falso sia riconducibile alla categoria dei c.d. processi a contenuto oggettivo

Il primo comma della norma prevede che la querela non possa proporsi se la verità del documento sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, attribuendo effetto preclusivo alla cosa giudicata all'esito del giudizio di verificazione.
Si è fatto tuttavia osservare che l’oggetto del giudizio per querela di falso è più ampio rispetto al giudizio di verificazione, in quanto per mezzo di esso è anche possibile far valere falsità ideologiche riferite all'estrinseco (e non soltanto falsità materiali) ed anche perché è proponibile sia nei confronti dell'atto pubblico che della scrittura privata e la relativa pronuncia produce efficacia erga omnes.
Da ciò se ne è dedotto che l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della verità del documento, all'esito del giudizio di verificazione, non sempre comporta una preclusione alla proponibilità della querela di falso.
Per quanto concerne i rapporti tra falso civile e falso penale, va osservato che mentre l'oggetto del giudizio civile di falsità consiste nell'accertare se un documento, in quanto falso, debba essere privato della efficacia probatoria privilegiata che gli è propria, il giudizio penale di falsità, invece, in quanto ha ad oggetto il comportamento penalmente rilevante del falsificatore, costituisce un giudizio di responsabilità.
In ogni caso, i due giudizi sono autonomi e distinti l'uno dall'altro e, pertanto, non è necessaria la sospensione del processo civile in pendenza di quello penale.

Secondo il principio espresso dall’art. 100 del c.p.c., la parte che propone la querela di falso deve avere un interesse attuale e concreto, identificabile nella necessità di un accertamento preventivo della falsità di un documento, la cui efficacia di prova legale potrebbe essere invocata da altri come mezzo di prova da opporre all'attore.

Il secondo comma della norma stabilisce che la querela, sia nell’ipotesi in cui venga proposta in via principale che in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile (e, quindi, di inammissibilità), l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e ciò al fine di consentire al giudice di merito, davanti al quale essa sia stata proposta, di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così un’irragionevole dilatazione dei tempi di decisione del processo principale.

Dispone la norma che la querela deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, e ciò costituisce requisito di ammissibilità della querela medesima, la cui omissione è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore ai sensi ex art. 99 delle disp. att. c.p.c..

La procura speciale di cui la persona, diversa dalla parte, deve essere in possesso per proporre la querela di falso, deve contenere la specificazione del documento che si intende impugnare, specificazione, che non si ritiene necessaria, nell'ipotesi di querela proposta in via principale, se la procura speciale è stata conferita al difensore a margine o in calce dell'atto di citazione.

Secondo quanto disposto dal’art. 99 delle disp. att. c.p.c., se la querela di falso viene proposta in via principale, deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale; ciò deve qualificarsi come condizione di procedibilità della domanda, indispensabile per la trattazione del merito, tanto che la mancata conferma costituisce, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, causa di improcedibilità della domanda.

In via principale la querela di falso si propone mediante atto di citazione, con il quale si introduce un autonomo giudizio avente come oggetto la dichiarazione di falsità del documento impugnato.
Giudice competente è il Tribunale, individuabile ex art. 18 del c.p.c. in base al criterio del foro generale delle persone fisiche, e trattasi di competenza esclusiva, funzionale e inderogabile, ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del c.p.c..
Il relativo giudizio si configura come un giudizio ordinario di cognizione, per il quale trova applicazione il sesto comma dell’art. 183 del c.p.c., senza che a ciò osti la norma in esame, nella parte in cui consente al giudice di valutare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela; è stato tuttavia osservato che la mancata assegnazione dei termini di cui al suddetto art. 183 è in grado di determinare la nullità della sentenza solo qualora la parte che la impugni dimostri che da tale omissione ne sia conseguita una lesione del suo diritto di difesa.

Secondo il combinato disposto del terzo comma della norma in esame con il primo comma dell’art. 50 bis del c.p.c. e con l’art. 225 del c.p.c., sulla querela di falso il Tribunale pronuncia in composizione collegiale.

Oltre che in via principale, la querela di falso può essere proposta in via incidentale nel corso del processo in cui il documento sia stato prodotto come prova; in questo caso l'interesse ad agire si potrà rinvenire nella rilevanza probatoria che il documento ha nel giudizio principale.

La querela incidentale, a cui si riferisce l’art. 222 del c.p.c., può proporsi con atto di citazione ovvero mediante dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza, in qualunque stato e grado del giudizio, purché non oltre la precisazione delle conclusioni, né all'udienza collegiale; essa non è di regola proponibile nel giudizio di Cassazione, in relazione a documenti già impugnabili in sede di merito.

Il terzo comma di questa norma, infine, dispone che, sia nel giudizio di falso in via principale che in quello in via incidentale, è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, trovando ciò giustificazione in una esigenza di tutela di interessi generali in tema di pubblica fede e di accertamento della falsità del documento.

Trattasi di partecipazione che va fatta rientrare negli “altri casi previsti dalla legge” di cui al n. 5 comma 1 dell’art. 70 del c.p.c., prevista come tale a pena di nullità, ritenendosi sufficiente che il PM sia informato del procedimento per potervi intervenire qualora lo ritenga opportuno, e non essendo invece richiesta la sua presenza alle udienze.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di querela incidentale l'intervento del pubblico ministero è necessario solo nella fase di accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si valuta la rilevanza del documento e l'ammissibilità dell'azione.

Va invece esclusa la qualità di parte dello stesso PM nel giudizio di falso, il che comporta che in sede di gravame non è necessario notificarel'impugnazione all'ufficio del P.M. presso il giudice a quo, non potendo egli impugnare la sentenza di primo grado.

Se invece l'impugnazione viene proposta dalla parte, si ritiene necessaria, a pena di nullità, la comunicazione al P.M. presso il giudice ad quem.


Massime relative all'art. 221 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 36727/2021

Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2014).

Cass. civ. n. 29580/2021

Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell'ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l'ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/09/2019).

Cass. civ. n. 28004/2021

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018).

Cass. civ. n. 21199/2021

In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/02/2017).

Cass. civ. n. 15703/2021

Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/09/2018).

Cass. civ. n. 2152/2021

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2017).

Cass. civ. n. 1058/2021

La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2019).

Cass. civ. n. 988/2021

In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/12/2015).

Cass. civ. n. 24846/2020

In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c.. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2014).

Cass. civ. n. 19626/2020

La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorchè si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/03/2019).

Cass. civ. n. 15823/2020

Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/01/2018).

Cass. civ. n. 12920/2020

L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. "filtro in appello", secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. (Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 22/01/2016).

Cass. civ. n. 12254/2020

L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa. (Nella specie la S.C. ha respinto la censura mossa dalla parte privata alla decisione della corte d'appello, per avere disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla comunicazione degli atti al pubblico ministero solo all'udienza di precisazione delle conclusioni). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2018).

Cass. civ. n. 12118/2020

Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.

Cass. civ. n. 3891/2020

Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/11/2015).

Cass. civ. n. 1605/2020

Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la querela di falso "incidentale" può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore, abbia chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile nell'ipotesi in cui, come nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso dell'adunanza e la querela sia stata contestualmente depositata, atteso che il predetto procedimento non tollera dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento; né, per effetto di tale interpretazione del contesto normativo di riferimento, si determina una lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte la possibilità di proporre la querela di falso in via principale. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 22058/2019

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

Cass. civ. n. 12707/2019

La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l'inesistenza dell'operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato).

Cass. civ. n. 8575/2019

È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale.

Cass. civ. n. 4720/2019

Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonei a dimostrare la falsità della sottoscrizione di una quietanza di integrale soddisfacimento di un credito risarcitorio il deposito di una consulenza tecnica di parte, la sottoscrizione, da parte della querelante, del verbale di udienza, la dichiarazione di disponibilità della stessa al saggio grafico, nonché la macroscopica inferiorità della somma riportata nella quietanza rispetto a quella oggetto della domanda risarcitoria e a quella indicata in una bozza di transazione sottoscritta dalla medesima querelante).

Cass. civ. n. 2126/2019

Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale.

Cass. civ. n. 22903/2017

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.

Cass. civ. n. 22469/2017

L'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, essendo questo lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio di tali documenti.

Cass. civ. n. 20563/2017

In tema di prova documentale e con riguardo alla querela di falso proposta in via incidentale, la risposta affermativa all'interpello rivolto dal giudice alla parte, circa l'intenzione di avvalersi del documento contestato, è revocabile, poiché l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che l'ha prodotto, la quale può, pertanto, dichiarare successivamente di non avvalersene, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse, in capo al querelante, a proseguire il giudizio sulla querela di falso.

Cass. civ. n. 15642/2017

In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.

Cass. civ. n. 11375/2017

Il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva negato legittimazione all'impugnazione ex art. 1137 c.c. ad un condomino che, pur avendo evidenziato di avere espresso, in sede assembleare, voto contrario alla delibera impugnata, non aveva tuttavia articolato alcuna deduzione istruttoria volta a sovvertire le risultanze del relativo verbale che, diversamente, ne riportava l'approvazione senza dissensi).

Cass. civ. n. 17473/2015

La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di regolamento di competenza solo quando riguardi atti del medesimo procedimento (il ricorso, la memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., la decisione impugnata, le memorie del procedimento ai sensi dell'art. 380-ter o dell'art. 380-bis c.p.c.), ovvero documenti di cui è ammesso il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e non invece quando investa atti del procedimento che si è svolto innanzi al giudice del merito.

Cass. civ. n. 16919/2015

In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.

Cass. civ. n. 5102/2015

La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto.

Cass. civ. n. 196/2014

La necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato.

Cass. civ. n. 21941/2013

L'atto di citazione, con il quale sia proposta in via principale la querela di falso relativa ad un documento, può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine dell'atto, la quale è in astratto idonea a conferire il relativo potere, e dovendosi in concreto ritenere univocamente espressa col conferimento del mandato la corrispondente volontà della parte, allorché la citazione sia diretta esclusivamente alla proposizione della querela stessa.

Cass. civ. n. 18069/2013

La querela di falso in via incidentale non può essere proposta nella comparsa conclusionale, scritto riservato alla sola illustrazione delle difese.

Cass. civ. n. 16674/2013

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità.

Cass. civ. n. 22383/2012

Chi intenda mettere in dubbio l'autenticità di un atto pubblico (nella specie, rapporto su un sinistro sciistico redatto dai Carabinieri), in base al rilievo che l'autore del rapporto, avendo interesse ad escludere una propria possibile corresponsabilità nei fatti riferiti, ne abbia fornito una versione non veritiera, ha l'onere di impugnarlo con la querela di falso, e non può limitarsi ad addurre, nel giudizio in cui quel rapporto è prodotto come fonte di prova, il conflitto d'interessi del verbalizzante al fine di escluderne l'efficacia probatoria privilegiata.

Cass. civ. n. 6793/2012

In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.

Cass. civ. n. 2525/2012

Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, come giudice di primo grado sulla questione di falso e come giudice di secondo grado sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 30226/2011

In presenza di un foglio firmato in bianco sulla base di un preesistente accordo tra il firmatario e colui che ha poi proceduto a riempire il foglio, l'incertezza circa i termini di detto accordo preclude l'ammissibilità della querela di falso al sottoscrittore che voglia contestare la riconducibilità a sé medesimo del contenuto della scrittura.

Cass. civ. n. 17900/2011

La previsione secondo cui la querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) deve essere intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi, al più tardi (ove anche in appello si opti per l'osservanza del sistema ordinario di decisione) entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Principio enunciato in un giudizio introdotto in data successiva al 30 aprile 1995, nel quale la querela di falso era stata dichiarata inammissibile in quanto proposta con la memoria di replica).

Cass. civ. n. 12130/2011

Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta.

Cass. civ. n. 18989/2010

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore.

Cass. civ. n. 17465/2010

In tema di querela di falso "incidentale", l'art. 221, secondo comma, c.p.c. prescrive che essa sia proposta "con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza", in un momento, quindi, che garantisca la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e la presenza del P.M., per la redazione del relativo processo verbale. Ne consegue che, nel procedimento di legittimità, se la trattazione del ricorso sia stata disposta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è irricevibile la querela in questione se, alla sua proposizione, si proceda non all'adunanza della Corte, previa richiesta di audizione formulata dalla parte, tramite il suo difensore, bensì mediante deposito di un istanza in cancelleria.

Cass. civ. n. 25722/2008

Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, c.p.c., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, nè la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna; ciò esclude la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per assenza del P.M. all'udienza di conferimento dell'incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela.

Cass. civ. n. 25556/2008

La querela di falso, giusta la previsione dell'art. 221 c.p.c., può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, a nulla rilevando né che il querelante abbia tacitamente od espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità, né che venga proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie né, infine, che la relativa istanza venga formulata per la prima volta solo in grado di appello.

Cass. civ. n. 21092/2007

Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice a quo che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l'insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico.

Cass. civ. n. 12086/2007

La querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 c.c., ed è diretta a togliere ai medesimi la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. Ne consegue che essa è ammissibile contro il verbale redatto dal consulente tecnico di ufficio – in relazione alla qualità di pubblico ufficiale dal medesimo rivestita –, costituente atto pubblico anche riguardo all'efficacia probatoria che esso spiega in ordine ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, ma non anche contro il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, la quale pur se redatta per iscritto si distingue dalla prova documentale e non fa pubblica fede delle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti, potendo essere confutata con tutti i mezzi di prova senza necessità dell'esperimento della querela di falso, né impegnando il giudice, che può approvarla o disattenderla.

Cass. civ. n. 26149/2006

La proponibilità della querela di falso in via incidentale presuppone la rilevanza del documento della cui autenticità si controverte; ciò non esclude che – accertata, all'esito del giudizio incidentale, la falsità di un documento – il giudice possa accogliere la domanda della parte, che si è avvalsa del medesimo, sulla base delle complessive risultanze processuali e senza attribuire valore di prova legale al documento dichiarato falso.

Cass. civ. n. 20415/2006

L'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale ad litem è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura ad litem e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale, dato che non può – in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta – sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del negozio).

Cass. civ. n. 18484/2006

La competenza a conoscere della querela di falso in via principale ex art. 221 c.p.c. appartiene inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M., al giudice individuabile secondo il criterio del foro generale delle persone di cui agli artt. 18 ss. c.p.c., – e pertanto, trattandosi di persona giuridica, ex art. 19 c.p.c. –, senza che possano assumere al riguardo rilievo gli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta.

Cass. civ. n. 13190/2006

La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accettare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti “erga omnes”, e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa.

Cass. civ. n. 7235/2006

La proposizione personale della querela di falso da parte dell'appellante nel giudizio di appello esige la sottoscrizione dello stesso appellante — oltre che del difensore — con la inequivoca manifestazione di volontà in tal senso il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la querela di falso era stata proposta nel giudizio di gravame con l'atto di appello sottoscritto dal solo difensore munito di procura collocata in calce al ricorso; la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura diretta ad ottenere il riesame dell'accertamento da parte del giudice del merito in ordine alla volontà di proporre querela).

Cass. civ. n. 9713/2004

Nell'ipotesi di incidente di falso, la competenza a conoscere appartiene inderogabilmente – stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. – al giudice individuabile secondo il criterio del Foro Generale delle persone fisiche ai sensi dell'art. 18 c.p.c., non potendo al riguardo farsi diversamente riferimento al Foro del domicilio eletto di cui all'art. 30 c.p.c., sulla base della sola elezione di domicilio contenuta nella procura speciale ex art. 83 c.p.c. (che rileva ai meri fini del compimento delle attività processuali demandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito, e non anche nei termini sostanziali – concernenti il compimento di determinati atti o affari – postulati viceversa alla stregua del richiamo all'art. 47 c.c. operato dall'art. 30 c.p.c.). né il carattere endoprocessuale ed incidentale della procedura di falso può far ritenere che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito, in mancanza di specifica disposizione normativa, non potendosi, peraltro, stabilire una correlazione tra luogo ove deve effettuarsi la notificazione dell'atto di riassunzione e foro della competenza territoriale.

Cass. civ. n. 1929/2003

La querela di falso relativa ad un documento già prodotto nel corso del primo grado di giudizio può essere proposta in via incidentale anche se la causa principale pende già davanti alla corte d'appello, mediante dichiarazione da unirsi a verbale di udienza. In questo caso, il collegio è tenuto a compiere l'indagine preliminare volta ad accertare la configurabilità o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, ed in caso di valutazione positiva deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione del giudizio di falso dinanzi al tribunale.

Cass. civ. n. 9909/2001

Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie la rilevazione del numero di targa di un'auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.

Cass. civ. n. 8925/2001

La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile.

Cass. civ. n. 1537/2001

Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità (previsto dall'art. 221 c.p.c.) non impone necessariamente la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto; peraltro, il suddetto obbligo può essere assolto con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, in tema di buste paga asseritamente sottoscritte in bianco, oltre all'indicazione della prova testimoniale vertente su tale circostanza, era stato indicato, quale elemento di prova in via presuntiva, anche il possesso da parte della lavoratrice di numerose copie in bianco delle buste paga).

Cass. civ. n. 15526/2000

Nell'ambito dell'atto pubblico di vendita la descrizione del bene compravenduto non integra né un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, né un fatto da lui compiuto, per cui la stessa non è assistita da alcuna garanzia di veridicità.

Cass. civ. n. 9804/2000

La sentenza, considerata quale provvedimento del giudice tipicamente decisorio nell'ambito del procedimento nel quale è stata pronunciata (e non quale documento probatoriamente rilevante ab extrinseco in altro giudizio) non rientra nel novero degli atti contro i quali può proporsi querela di falso, tali essendo quelli la cui falsità rileva nel processo civile per l'attitudine ad ingenerare l'erroneo convincimento del giudice.

Cass. civ. n. 8362/2000

La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a «far fede», a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio.

Cass. civ. n. 14137/1999

Per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c. e autenticata dal difensore è necessario lo speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa.

Cass. civ. n. 5383/1999

Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Fattispecie in tema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 3 del D.L. n. 551 del 1988 volta ad ottenere la priorità dell'assistenza della forza pubblica per il rilascio di un immobile ad uso abitativo detenuto in regime di proroga degli sfratti).

Cass. civ. n. 2773/1997

La procura speciale, necessaria (art. 221 c.p.c.) per proporre la querela di falso da persona diversa dalla parte, se conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessita di specificazione del documento impugnato, perché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.

Cass. civ. n. 2284/1996

Ai sensi degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c. non è proponibile querela di falso, per accertare la falsità di una scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, ogni qual volta il querelante non contesti la provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto il documento, ma la veridicità del contenuto di esse, ed eccepisca la esistenza di una simulazione, da accertarsi invece con i mezzi di prova consentiti dal codice.

Cass. civ. n. 9313/1995

Al fine di disattendere le risultanze di un atto pubblico non è necessaria la proposizione dell'impugnativa di falso qualora dal contesto del documento risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di elementi tali da lasciar ragionevolmente presumere la mancanza di un preordinato intento di immutazione del vero, potendo la divergenza dei dati ricondursi ad un mero errore materiale. (Nella specie, in caso di notifica a mezzo posta, il giudice di merito aveva considerato come data di notificazione quella che risultava scritta a mano nella parte dell'avviso contenente la stampigliatura predisposta per la dichiarazione di ricezione da parte del destinatario, ritenendo irrilevante in contrario, in mancanza di querela di falso, che la data così indicata coincidesse con quella di spedizione del plico, avvenuta da un ufficio distante alcune centinaia di chilometri, e che in altra parte del documento risultasse apposta, mediante il timbro dell'ufficio postale ricevente, la data del giorno successivo. La Suprema Corte, precisato che nella fattispecie trovava applicazione l'ultimo comma della L. 20 novembre 1982, n. 890, il quale in caso di mancanza o incertezza della data di consegna fa decorrere i termini da quella risultante dal bollo dell'ufficio postale che restituisce il plico, ha annullato la decisione ribadendo il principio di cui alla massima).

Cass. civ. n. 2516/1995

Il decreto di archiviazione della denuncia penale per il reato di falso, essendo insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la presentazione della querela di falso, che è lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale nell'atto pubblico attraverso un giudizio che, pur conducendo, come il procedimento penale di falso, alla eliminazione della efficacia rappresentativa del documento risultato falso, da questo si differenzia per la funzione e l'oggetto in quanto tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non ad identificare l'autore della falsificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione penale.

Cass. civ. n. 39/1995

Il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale subisce, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, l'influenza del processo principale al quale è legato – come un momento della sua fase istruttoria – da un nesso funzionale e genetico. Pertanto, la proposizione della querela di falso in una controversia di lavoro o di previdenza o assistenza obbligatorie (artt. 409 e 442 c.p.c.) rimane influenzata dalle esigenze di oralità, concentrazione ed immediatezza proprie del rito del lavoro e dalla correlativa inoperatività della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742; con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che il termine di un anno per il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327, primo comma, c.p.c., della sentenza non notificata con cui è stato definito il processo per querela di falso incidentalmente proposto (in una di dette controversie) non soggiace all'indicata sospensione feriale e che il termine di sei mesi previsto dall'art. 297, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del processo principale, nel caso in cui col provvedimento di sospensione non sia stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, deve essere computato a decorrere dal compimento dell'anno come sopra determinato.

Cass. civ. n. 6699/1994

L'impugnazione di falso riflettente atti e documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità postula l'osservanza delle formalità previste dall'art. 221 c.p.c. e deve esternarsi con inequivoca manifestazione di volontà, specie allorché debba essere desunta attraverso un'attività interpretativa del contenuto del controricorso. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso che l'univoca manifestazione di volontà del controricorrente nel senso anzidetto fosse ravvisabile nel «sospetto» espresso nel controricorso in ordine alla sottoscrizione del mandato speciale al difensore da parte del ricorrente).

Cass. civ. n. 889/1993

La previsione dell'art. 221 c.p.c., relativa alla possibilità che la querela di falso venga proposta dalla parte personalmente, con dichiarazione da essa sottoscritta, è da ritenere osservata allorché tale proposizione avvenga, con inequivoca manifestazione di volontà in tale senso, nel contesto del ricorso per cassazione, che rechi la personale sottoscrizione del ricorrente, oltre quella dei suoi difensori.

Cass. civ. n. 4773/1993

Attiene alla fase dell'ammissibilità, e non del merito, della querela di falso, la questione dell'impugnabilità dell'attestazione di testi fidefacenti in un testamento pubblico riguardo all'identificazione del testatore, poiché pur essendo distinto il giudizio della rilevanza della querela rispetto a quello sulla valutazione della natura del documento, al giudice del procedimento rescindente è attribuito il compito di accertare non solo la rilevanza o meno del falso ma anche la natura del documento, costituendo tale indagine, sul piano logico e cronologico, un momento necessariamente anteriore a quella relativa alla ritualità e rilevanza.

Cass. civ. n. 3914/1993

Quando la querela di falso sia stata proposta in corso di causa per contestare che certe dichiarazioni siano state rese dalla parte o che certi fatti siano avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ed, in altri termini, per opporre la falsità ideologica dell'atto pubblico, l'esame che è demandato al giudice della causa principale sulla rilevanza del documento al fine dell'autorizzazione della presentazione della querela comprende anche la valutazione della natura di atto pubblico o di scrittura privata del documento, dato che da questo dipende la sua efficacia probatoria.

Cass. civ. n. 9013/1992

In tema di querela di falso, la circostanza che nel processo penale contro i presunti autori del falso costoro abbiano ammesso la falsità della scrittura in contestazione o dichiarato di non volersene avvalere non esclude la persistenza dell'interesse della parte, che abbia proposto in via principale la querela suddetta, alla prosecuzione del relativo giudizio fin quando non intervenga la sentenza di accertamento della falsità, munita della sua efficacia erga omnes, anche se questa si limiti a recepire – senza che sia disposta istruttoria – l'ammissione della falsità oggettiva del documento.

Cass. civ. n. 2790/1991

Ai sensi dell'art. 221 c.p.c., l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, mentre l'esercizio del potere discrezionale del giudice di consentire che detta indicazione avvenga, per quanto riguarda le persone, successivamente non può essere invocato per supplire ad una lacunosa iniziativa della parte che non abbia formulato alcuna richiesta di autorizzazione a siffatto differimento dell'adempimento cui era tenuta.

Cass. civ. n. 8230/1990

In tema di querela di falso, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il secondo comma dell'art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullità, non è necessaria allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione.

Cass. civ. n. 71/1986

Con riguardo alla querela di falso, la mancanza di indicazione degli elementi su cui viene basata la dedotta falsità e delle relative prove costituisce, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., causa di nullità della querela medesima, ed osta, pertanto, ad una valutazione del suo fondamento nel merito.

Cass. civ. n. 6016/1985

Con riguardo alla querela di falso in corso di causa, la «proposizione» della querela medesima, per la quale si esige l'iniziativa personale della parte o di un procuratore speciale (art. 221 del codice di procedura civile), è l'atto introduttivo della fase preliminare diretta a conseguire la autorizzazione alla «presentazione» della querela (art. 222 c.p.c.), mentre tale presentazione (che costituisce l'atto di promovimento del procedimento di falso civile) non è riservata alla parte, e, ove la proposizione sia stata effettuata davanti ad un giudice ordinario diverso dal tribunale, l'atto di citazione davanti a quest'ultimo può essere sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 6200/1984

Per contrastare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute in una scrittura privata, della quale sia stata riconosciuta la sottoscrizione, deducendosi tuttavia l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, la querela di falso è necessaria solo se il riempimento sia avvenuto absque pactis, cioè senza che il suo autore sia stato a ciò autorizzato con previo patto di riempimento, mentre è da escluderne l'esperibilità ove si tratti di riempimento contra pacta, cioè in modo non ge a quello consentito al suo autore da una convenzione precedentemente intervenuta con il sottoscrittore. Ciò in quanto, nel primo caso, investendo la interpolazione del testo il modo di essere oggettivo dell'atto, si tratta di far cadere il collegamento che la sottoscrizione stabilisce rispetto alla dichiarazione, quanto alla provenienza di essa dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, la divergenza fra ciò che si voleva fosse dichiarato e ciò che in concreto la dichiarazione esprime, presentandosi come una disfunzione interna al procedimento di formazione della dichiarazione, potrà essere fatta valere nei limiti e secondo i profili di rilevanza che l'ordinamento riconosce, ma senza che venga in discussione la provenienza oggettiva della dichiarazione dal soggetto, che ha prescelto quel mezzo per esternarla.

Cass. civ. n. 688/1984

La corte d'appello, davanti alla quale sia stata proposta querela di falso, è tenuta ex art. 355 c.p.c. a compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioè se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c., e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa. A seguito dell'esito positivo di detta indagine, la corte non può decidere in merito all'incidente, ma deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 4571/1983

Nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con l'apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.

Cass. civ. n. 4472/1982

La procura speciale idonea a consentire al procuratore la proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c. deve contenere la specificazione del documento o dei documenti che la parte intenda impugnare. Non costituisce, pertanto, una procura speciale ai fini predetti quella che si limiti alla mera indicazione del processo in cui la querela deve essere proposta anche se contenga una preventiva ratifica generica dell'operato del procuratore.

Cass. civ. n. 5539/1981

La querela di falso può essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione solo quando sia rivolta contro atti e documenti relativi al procedimento di legittimità, e non quando concerna documenti prodotti in fase di merito.

Cass. civ. n. 5167/1980

Nella querela di falso proposta in via principale l'istruzione della causa va condotta nei modi ordinari ai sensi degli artt. 187 e 188 c.p.c. e pertanto l'ordine di esibizione in giudizio di un documento, di cui il giudice ritenga necessaria l'acquisizione al processo, può essere disposta ad istanza di parte a norma dell'art. 210 c.p.c. (Nella specie il ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe dovuto disporre d'ufficio l'acquisizione al processo della documentazione indicata dall'attore).

Cass. civ. n. 4326/1978

La domanda con la quale un soggetto, riconoscendo o non disconoscendo come propria la sottoscrizione apposta ad un documento, neghi di essere autore delle dichiarazioni in esso contenute, e chieda un accertamento giudiziale in proposito, integra una querela di falso proposta in via principale, in quanto diretta a rompere il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione del documento stesso. La competenza territoriale a conoscere di detta domanda, pertanto, va determinata inderogabilmente secondo i criteri dettati dall'art. 18 c.p.c., e non può subire spostamenti per ragioni di connessione.

Cass. civ. n. 1053/1978

È valida la querela incidentale di falso proposta e confermata dal difensore munito di procura speciale rilasciata dalla parte in calce od a margine dell'atto di proposizione o rinnovazione della querela medesima, ritualmente depositato ed unito al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., in quanto a detta procura non possono essere applicate le disposizioni previste dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. per la diversa ipotesi del mandato speciale ad litem.

Cass. civ. n. 1948/1976

Avverso la sentenza che pronuncia sulla querela di falso, con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (art. 221, terzo comma, c.p.c.), il ricorso per cassazione deve essere notificato anche alla predetta parte necessaria del processo. La mancata notificazione, peraltro, salvo il caso in cui il pubblico ministero sia l'unico contraddittore, non comporta l'inammissibilità della impugnazione, bensì l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331, primo comma, c.p.c. L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dall'art. 72 c.p.c., ma non postula anche che un rappresentante di quell'ufficio debba necessariamente essere presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte.

Cass. civ. n. 3708/1975

Ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., l'atto con il quale la querela di falso viene proposta, in via principale o in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità dell'atto stesso, e, quindi, d'inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità. Questa norma non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, e va conseguentemente dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, sotto tale profilo sollevata; essa, infatti, non pone alcun termine perentorio pregiudizievole del diritto di difesa delle parti, limitandosi a prescrivere quali siano i requisiti necessari per il perfezionamento dell'atto processuale di impugnazione per falsità, né, d'altra parte, crea ingiusta disparità di trattamento fra chi proponga la querela di falso e chi chieda la verificazione di una scrittura privata disconosciuta, stante la sostanziale e strutturale diversità fra i due istituti con particolare riguardo all'atteggiarsi dell'onere della prova ed alla posizione processuale delle parti.

Cass. civ. n. 1814/1969

Il giudizio civile di falso (principale o incidentale) ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi in pratica alla eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono in realtà sostanzialmente differenti tra loro. Infatti, mentre l'uno tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione, l'altro, al contrario, oltre che ad accertare il fatto della fabbricazione, mira ad identificarne l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. Da ciò consegue: a) che pregiudiziale al giudizio di merito è la querela di falso e non il procedimento penale di falso; b) che il giudice della querela di falso, ove abbia notizia della pendenza di un procedimento penale di falso, non può disporre che la querela venga trasferita in detto procedimento, ma deve sospendere di provvedere in attesa della definizione del processo penale; c) che, infine, la sentenza penale che accerta il falso vincola bensì il giudice della querela civile a quanto essa sentenza ha ritenuto, ma non lo priva del potere-dovere di pronunciarsi sulla querela stessa. Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio principale sia stato sospeso per la proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c. e questo secondo processo, di natura incidentale, sia stato a sua volta sospeso, à sensi dell'art. 3 c.p.p., sino all'esito del giudizio penale di falso, il termine per la riassunzione del processo principale comincia a decorrere, à sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.p.c., non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio penale di falso, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia insorta in ordine alla querela di falso civile.

Cass. civ. n. 2120/1943

La querela di falso incidentale per essere ammissibile deve avere per oggetto la invalidazione del documento impugnato, sul quale sia fondata la domanda o la eccezione, di guisa che l'accoglimento della querela importi necessariamente il rigetto dell'una o dell'altra.

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Consulenze legali
relative all'articolo 221 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedì 05/12/2024
“Spett.le Brocardi.it

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulla procedura di querela di falso in via incidentale ex art. 221 c.p.c..

Nel corso del processo civile (opposizione all’esecuzione), in risposta alla prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (vecchio rito), del debitore, il creditore procedente con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ha prodotto un atto pubblico che la difesa ritiene “ictu oculi” falso.
La domanda è: allo stato del processo, quale sarebbe la procedura corretta per del debitore al fine di richiedere ritualmente l’autorizzazione alla presentazione della querela di falso in via incidentale, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione del processo in corso ex art. 295 c.p.c.?
In particolare, la difesa può proporre tale richiesta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (vecchio rito)?
Ovvero, allo stato in cui si trova il processo, in quale forma va presentata tale richiesta al Giudice dell’opposizione alla luce del fatto che il comma 2 dell’art. 221 c.p.c. ultima parte, afferma che la dichiarazione (scritta?) deve essere unita al verbale d'udienza circa la richiesta incidentale della querela di falso ?
In ordine alla richiesta al Giudice del giudizio di rilevanza per l’autorizzazione alla presentazione della querela:
- È sufficiente indicare i motivi per ottenere la richiesta nella seconda memoria (ex art. 183 c.p.c.) con una richiesta specifica affinché la questione venga verbalizzata all’udienza già fissata?
Oppure alla memoria ex art. 183 c.p.c. cit. deve essere allagata l’istanza (dichiarazione) ex art. 221 c.p.c. a mezzo del difensore munito di procura speciale ?
- In tal caso il Giudice il giorno dell’udienza deve d’ufficio verbalizzarla nel verbale d’udienza anche senza una richiesta esplicita del difensore?
- Oppure, è necessario predisporre una distinta dichiarazione scritta da allegare al verbale d’udienza nel corso dell’udienza stessa?
- Giova sottolineare che, in ipotesi in cui si decidesse di presentare la dichiarazione della prenotazione della querela di falso all’udienza successiva alle memorie (art. 183 cit.), potrebbe essere ritenuta tardiva , quindi v è da ovviare anche a tale evenienza.
Infine, si evidenzia che, da un lato, è necessario rilevare la falsità già nella seconda memoria del debitore ex art. 183 c.p.c., cit. producendo un atto pubblico che dimostra la falsità di quello prodotto dal creditore come prova del falso per capire se il creditore che ha prodotto tale documento intenda o meno avvalersene nel corso del giudizio.

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 18/12/2024
La querela di falso in via incidentale può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio finchè la verità del documento non è stata accertata con sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 221 comma 1 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la querela di falso va proposta sia in primo che in secondo grado prima che la causa vada in decisione, dunque prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. civ. n. 1870/2016).

Inoltre, l’istanza va proposta con atto di citazione o con dichiarazione che deve essere verbalizzata all’udienza.
La contestazione della veridicità del documento nella memoria n. 2 ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. (come era prevista nel codice di procedura prima della riforma Cartabia), non ha quindi efficacia di querela di falso ma di semplice contestazione.

Si consiglia quindi di presenziare all’udienza di ammissione prove e proporre in quella sede la querela di falso chiedendo di mettere a verbale l’istanza.
All’udienza il giudice dovrà chiedere alla parte che ha prodotto il documento se intende avvalersene ai sensi dell’art. 222 del c.p.c..
Se la parte risponde in maniera affermativa il giudice autorizza la presentazione della querela alla stessa udienza oppure ad un’udienza successiva.

Poiché il procedimento che si andrà ad instaurare è deformalizzato e non sono previsti termini perentori e preclusioni per la proposizione delle istanze istruttorie (Cass. civ. n. 15703/2021), si ritiene che la parte potrà presentarsi all’udienza esibendo i mezzi istruttori che ritiene necessari oppure potrà riservarsi di depositarli con atto successivo.

Il giudice fisserà poi una successiva udienza per l’ammissione dei mezzi di prova che ritiene idonei.

In alternativa, la querela di falso può essere proposta con atto di citazione da notificare alla controparte e al pubblico ministero e da depositare all’interno del fascicolo del giudizio già in corso.

Si tenga in ogni caso presente che è necessario che il procuratore della parte sia munito di procura speciale per la proposizione della querela di falso.

In conclusione, quindi, il deposito della memoria n. 2 è indipendente dalla proposizione della querela di falso che deve essere proposta in via autonoma come sopra descritto.

Giuseppe D. F. chiede
martedì 12/06/2018 - Liguria
“Ad una srl da me amministrata è stato notificato un avviso d'accertamento da parte dell'AE, senza che fossi stata informata della verifica svolta presso lo studio del commercialista (domicilio fiscale) e presso l'AE.
Per mezzo dell'accesso agli atti ho constatato che la mia firma apposta sul mandato a rappresentare la società nella procedura di verifica, autenticata dal commercialista, è palesemente falsa e che sulla base di tale mandato l'AE aveva svolto ogni contraddittorio con il commercialista che aveva firmato i verbali come "La parte", ivi incluso il PVC.
Indipendentemente da motivi di merito, ritengo che l'accertamento sia nullo, sia perché svoltosi in assenza dell'amministratore, sia perché il PVC non è stato comunicato/notificato alla parte.
Ho intenzione di depositare ricorso alla CTP, e presentare querela di falso; il procedimento tributario dovrebbe essere sospeso in attesa dell'accertamento sulla falsità della firma.
Il mio quesito riguarda le modalità di instaurazione del procedimento di querela di falso sia nel caso in cui si decida per instaurarlo in via incidentale che principale? anche in ordine all'individuazione del soggetto da convenire in tale giudizio: l'AE, il commercialista, o entrambi?
Sembra che la Suprema Corte abbia affermato che la dipendenza dei due procedimenti esiga la coincidenza dei soggetti partecipanti ad essi ed il commercialista sarebbe certamente estraneo al ricorso tributario.”
Consulenza legale i 15/06/2018
Con la querela di falso è possibile contestare, sia la falsità materiale (che investe gli elementi esterni del documento, come la firma, la data ecc.) che la falsità ideologica (che investe il contenuto intrinseco), dell’atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o verificata, e cioè tutti quei documenti ai quali la Legge attribuisce efficacia di prova legale.

Nel caso de quo, se la domanda è stata correttamente compresa, la querela di falso verrà sollevata con riferimento alla scrittura privata autenticata con la quale la rappresentante legale della società avrebbe conferito mandato a difenderla ed ad assisterla al commercialista, durante le operazioni di verifica dell’Agenzia dell’Entrate.
Si tratta di un procedimento particolare che il Legislatore ha circondato di particolari formalità e cautele a causa delle conseguenze che lo stesso determina.

Una delle formalità è prevista dall’art. 9 c.p.c. che prevede la competenza esclusiva a decidere sulle querele di falso del Tribunale, circostanza che unitamente alle disposizioni che sanciscono la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie a decidere in materia di imposte e di tasse, fanno sì che in questo caso la querela di falso debba essere proposta necessariamente in via principale, non potendo essere proposta in via incidentale.

Andranno quindi promossi due giudizi, uno innanzi alla Commissione Tributaria per l’impugnazione dell’avviso di accertamento e l’altro innanzi al Tribunale per impugnare la falsità del mandato a rappresentarla.
Sono due giudizi che hanno petitum, "il chiesto", e causa petendi, la "ragione del domandare", completamente differenti, ragion per cui non vi è la necessità che vi partecipino le medesime parti.
Se con la querela di falso si impugna la procura conferita al commercialista per la rappresentanza e difesa della società in quanto falsa, con il ricorso alla Commissione tributaria si impugna un avviso di accertamento che è nullo non perché si fonda su un documento che è falso ma perché non vi è stato il necessario preventivo contraddittorio con il contribuente (cfr. CTR Lombardia Sent. n. 492/07/2014)

Il PVC, infatti, sarebbe valido anche se non vi fosse stata apposta alcuna firma. La parte potrebbe, infattisempre rifiutarsi di firmarlo.

Chiaramente una volta rilevata la pendenza di un procedimento per querela di falso innanzi al Giudice ordinario, la Commissione Tributaria, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 546/1992 dovrà sospendere il processo fino a quando non sarà definita la questione dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Fabio B. chiede
venerdì 08/07/2016 - Liguria
“Mia madre effettuava donazione indiretta di un immobile a mio fratello, all'epoca studente, tenendo per se l'usufrutto. Poco prima della morte della madre le fece scrivere una dichiarazione ce diceva " i soldi che ti ho dato per l'acquisto del bene formano compensazione legale con quanto mi hai dato per aggiustarmi casa mia. Quindi nulla posso più richiederti."
Con questa dichiarazione il fratello cerca di evitare la collazione spostando su di me l'onere della prova del pagamento.
Io ho la testimonianza contraria dei parenti e la delega bancaria di mia madre a mio fratello che aveva qualunque facoltà sui suoi conti correnti. Posso con questi elementi limitare il valore della dichiarazione, magari anche con querela di falso e chiedere la collazione?”
Consulenza legale i 26/07/2016
Il nostro ordinamento riconosce valenza giuridica anche alle c.d. donazioni indirette, vale a dire quegli atti di liberalità che hanno il fine delle donazioni – la realizzazione di una liberalità – ma con mezzi diversi da quelli delle donazioni – senza quindi atti solenni sì come previsto dall’art. 769 c.c.

L’art. 809 del c.c. stabilisce infatti che questi atti di liberalità siano comunque soggetti alla revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, alla riduzione e, infine, alla collazione.

L’art. 737 del c.c. prevede la collazione in favore dei coeredi di tutto ciò che è stato donato dal defunto, sia direttamente sia indirettamente, salvo che sia intervenuta una dispensa dalla collazione medesima; dispensa che “non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”.

Nel caso di specie, la madre, successivamente defunta, ha donato un immobile ad uno dei figli, il quale le ha poi fatto firmare una dichiarazione con cui affermava la compensazione con altra somma di denaro prestata dal figlio alla madre, senza dunque aver nulla più a pretendere.

La questione è stabilire se tale dichiarazione (seppure con esiguità di informazioni) possa essere considerata alla stregua di una dispensa da qualsiasi conferimento in collazione del bene donato, ai sensi dell’art. 737 c.c. La dottrina è piuttosto uniforme nel ritenere che la dispensa è un atto unilaterale autonomo che non costituisce divieto ai patti successori (così C. Cass., 1/10/2003 n. 14590), e che può essere inserita tanto nel contratto di donazione (C. Cass., 10/2/2006 n. 3013) tanto nel testamento del donante.

Ciò premesso, nel caso di specie (ma sarebbe necessario avere maggiori informazioni) non pare essere ravvisabile alcuna volontà negoziale di dispensa dalla collazione, posto che nella dichiarazione si parla genericamente di “compensazione” fra debiti e crediti tra madre e figlio.

Pertanto, il fratello sarà tenuto al conferimento del bene donato dalla madre ai coeredi. Si badi che è stato affermato che – per il caso della donazione indiretta di un immobile – il conferimento per collazione riguarda il bene immobile e non l’eventuale denaro donato al fine di acquistare il bene (C. Cass., SS. UU., 5/8/1992 n.9282). Tale conferimento dovrà quindi essere disposto in natura oppure per imputazione (vale a dire, con l’imputazione del valore del bene alla quota ereditaria di propria spettanza, in quanto “acconto, o addirittura saldo, della quota ereditaria” – C. Cass., 27/4/2012 n. 6576), ai sensi dell’art. 746 c.c.

Si chiede inoltre se fosse possibile “limitare il valore della dichiarazione” mediante la proposizione di querela di falso: ciò non parrebbe possibile, in quanto lo scopo della querela di falso è quello di togliere efficacia probatoria ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata. La dichiarazione in esame non parrebbe essere configurabile né come atto pubblico né come scrittura privata autenticata, bensì sembra essere una semplice scrittura privata tra le parti, che pertanto non può essere oggetto del procedimento di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c.

Si badi infine che, prima di adire le vie legali, occorre esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, posto che si tratta di una causa avente come oggetto una successione ereditaria.

Laura P. chiede
martedì 20/01/2015 - Toscana
“Il quesito e':- Raccomandata ar non firmata per ricezione a cui era stata indirizzata e che il Tribunale ha sentenziato il 02.1.2012 che la firma era apocrifa. Le poste Italiane spa rifiutano ogni rimborso per il danno causato rispondendo :- 1-20.10.2003 ripeto anno 2003 .....circa la richiesta di risarcimento danni la vigente normativa (art 19D.lgs luglio 1999n261 dall'art 6 del codice postale (DPR 29.03.73 nr 156) 2- 06.3.2013 ripeto anno 2013 visto il tempo trascorso la informiamo che la relativa documentazione non e' piu' agli atti in quanto prescrive il DPR 156/1973 art 20 comma 3 in ordine alla prescrizione triennale del diritto dell'utente con riguardo ad eventuali disservizi nell'ambito del servizio universale . Ho piu' volte di risolvere la questione bonariamente ma purtroppo senza esito. Vogliamo sapere se quanto avuto in risposta sta in piedi in tutti i sensi. Se ci sono le basi per instaurare una causa per avere i danni subiti che pero' al momento non posso piu sostenere ulteriori spese giudiziarie. Distinti saluti”
Consulenza legale i 20/01/2015
Per rispondere al quesito proposto va premesso che, da ciò che si evince dal quesito e dalla documentazione che si è potuto esaminare, non è stato mai avviato un giudizio nei confronti di Poste Italiane (cioè, non è mai stata proposta una vera e propria domanda giudiziale).
Vi sono solo due richieste che sembrano aver ricevuto risposta scritta da parte delle Poste: una nel 2003, ove di fatto Poste Italiane non prendeva posizione circa la richiesta di risarcimento, limitandosi a citare la normativa vigente; l'altra nel 2013, ove dichiarava che si era ormai prescritto il diritto al risarcimento, essendo trascorsi oltre tre anni dall'accaduto.

Vi è innanzitutto da premettere che la normativa citata da Poste Italiane è corretta.
Il servizio universale cui fa riferimento la normativa citata dalle Poste comprende la distribuzione della corrispondenza fino a 2 kg, dei pacchi fino a 20 kg, delle raccomandate e assicurati nonché della cosiddetta "posta massiva" (comunicazioni bancarie, bollette, etc.).
Quindi, il nostro caso rientra tra quelli regolati dall'art. 20 del D.P.R. 156/1973 (l'art. 6 del medesimo decreto stabilisce fra l'altro che "L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge"). Pertanto sembra che il disservizio reso nella consegna della raccomandata rientri fra quelli per cui è prevista la prescrizione triennale (art. 20, comma 3, del citato decreto).

Tuttavia, ci sembra, che il diritto al risarcimento del danno contemplato dal testo unico in materia postale presupponga quale soggetto attivo, legittimato a richiederlo, chi ha eseguito la spedizione della raccomandata (cioè il "cliente" della posta) e non propriamente chi ha subito un indiretto pregiudizio a causa di un disservizio reso nell'eseguire una attività richiesta da altri (qui, Agenzia delle Entrate).

Pertanto, si potrebbe anche ipotizzare una interpretazione della norma secondo la quale la prescrizione triennale non vale per il terzo che subisca danni a causa dell'inadempimento di Poste Italiane ad un incarico assunto per conto di un altro soggetto.
Di conseguenza, si potrebbe ritenere che il caso in esame rientri fra quelli ordinari di risarcimento del danno extracontrattuale, il cui relativo diritto si prescrive in 5 anni ai sensi dell'art. 2947 del c.c..

Per rispondere al quesito, quindi, si può affermare che se il diritto al risarcimento non è ancora prescritto, esso può essere fatto valere giudizialmente.

Se il risarcimento richiesto a Poste Italiane rientrasse fra quelli che si prescrivono in tre anni, le strade per evitare la prescrizione sarebbero state le seguenti:
- convenire nel giudizio di falso anche Poste Italiane (durante lo svolgimento della causa la prescrizione sarebbe rimasta interrotta, v. art. 2945 del c.c.);
- interrompere il decorso della stessa mediante raccomandate a.r. da inviare regolarmente prima della scadenza triennale (es. marzo 2003 - febbraio 2006 - gennaio 2009 - dicembre 2011 - novembre 2014). La prescrizione può infatti essere interrotta mediante lettera di messa in mora, in cui si faccia valere in maniera espressa ed inequivocabile il proprio diritto, dimostrando di essere pronti ad adire la via giudiziale in assenza di un adempimento spontaneo.
Laddove non sia stata svolta questa attività di interruzione della prescrizione, si dovrebbe ritenere che il diritto sia ormai prescritto.

Identiche valutazioni vanno svolte laddove si possa configurare il diritto al risarcimento come ordinario illecito extracontrattuale (art. 2043 del c.c.): posto che il termine è quinquiennale, in assenza di una regolare interruzione dello stesso dal 2001 (anno in cui si sono svolti i fatti illeciti) ad oggi, il diritto al risarcimento sarebbe ormai prescritto.

Si dovrà quindi valutare, con tutta la documentazione alla mano, se sono state inviate lettere di messa in mora tali da aver regolarmente interrotto il decorso del termine prescrizionale.

Infine, dal punto di vista penale, è stato ritenuto in giurisprudenza che il postino che falsifichi la firma sull'avviso di ricevimento di una raccomandata possa essere condannato per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 476 del c.p. (v. ad esempio Cass. civ., sez. V, 21.2.2014, n. 8422). Anche conoscendo chi materialmente abbia falsificato la firma, al fine di denunciarlo, sembrerebbe comunque già scaduto il termine di prescrizione, che è di 6 anni, in relazione al primo comma dell’art. 476 c.p. ed, invece, di 10 anni in relazione al secondo comma dell’art. 476 c.p.

Carlo chiede
mercoledì 14/12/2011 - Lazio
“Buongiorno, vorrei sapere se,volendo impugnare un testamento olografo,si deve prima tentare la conciliazione/conciliazione,oppure se si può procedere direttamente alla citazione in tribunale.Qualora si agisce direttamente con la citazione,il tribunale fissa l'udienza oppure obbliga a procedere alla mediazione? grazie, Carlo.”
Consulenza legale i 02/01/2012

Dal 21 marzo 2011 il ricorso alla mediazione civile è divenuto obbligatorio per la risoluzione delle controversie, pena l'improcedibilità e improponibilità dell'azione giurisdizionale, nelle materie indicate nell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010. In relazione a tale articolo la materia delle successioni è soggetta all'obbligatorietà della mediazione per tutte le controversie concernenti le impugnazioni dei patti successori, le impugnazioni di testamento, le azioni di impugnazione di quota legittima, le azioni per impugnazioni di legato.

Qualora si agisse direttamente con la citazione, l'improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In questo caso il giudice dovrà assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.


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