Il riconoscimento alla parte di farsi assistere, oltre che da uno o più avvocati, anche da un consulente tecnico è contenuta all’
art. 87 del c.p.c..
Il c.t.p., o consulente tecnico di parte, non è altro che un ausiliario tecnico della parte e del suo difensore, al quale può essere attributo il compito di collaborare con la parte in quanto portatore di particolari conoscenze specialistiche (diverse dalle conoscenze giuridiche proprie del difensore), necessarie per la risoluzione di questioni o per l'accertamento dei fatti in contestazione.
Come è dato desumere dalla lettura della stessa norma, la partecipazione al processo del c.t.p. è subordinata alla nomina del c.t.u.; infatti, viene qui espressamente statuito che con l'
ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica di ufficio, il giudice assegna alle parti un termine per nominare un proprio c.t.p.
Figura diversa e distinta dal c.t.p. è, invece, quella del c.d. perito stragiudiziale, il quale non è altro che un esperto a cui la parte può rivolgersi di propria iniziativa, in qualsiasi momento della controversia ed a prescindere dalla pendenza di un giudizio (generalmente, il risultato della sua attività viene riportato in un elaborato scritto che la parte può produrre in giudizio e che assume valore di mera allegazione difensiva).
L'istituto del c.t.p. viene visto come uno strumento fondamentale per la realizzazione del diritto di difesa, in quanto per mezzo di esso si realizza proficuamente la partecipazione dei litiganti alla dialettica processuale anche nello svolgimento delle operazioni peritali.
Occorre tuttavia evidenziare che la possibilità di avvalersi del c.t.p. costituisce una mera facoltà della parte e che, in caso di omesso esercizio di tale potere, alla medesima parte non è preclusa la possibilità di formulare considerazioni o rilievi critici di natura tecnico-scientifica nei propri scritti difensivi.
E’ lo stesso difensore a poter nominare il c.t.p., senza che per fare ciò abbia bisogno di uno specifico
mandato ad hoc (rientra nelle facoltà che gli vengono riconosciute dall’
art. 84 del c.p.c.), e fatte salve, ovviamente, le ipotesi in cui la parte è autorizzata a stare in giudizio personalmente.
La nomina viene effettua mediante una dichiarazione, che può essere fatta in forma orale o scritta e che deve essere ricevuta dal
cancelliere dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la controversia; il comma 1 dell’
art. 91 delle disp. att. c.p.c. dispone che la stessa deve contenere le generalità, il domicilio o il recapito del c.t.p. (è stata, comunque, ritenuta valida anche la nomina del c.t.p. eseguita mediante dichiarazione ricevuta dal consulente tecnico di ufficio).
Il termine che, ai sensi del primo comma, il giudice istruttore assegna per la nomina del c.t.p. si ritiene che, in mancanza di una espressa dichiarazione di perentorietà, abbia carattere ordinatorio (per tale ragione sarà ammissibile anche una nomina effettuata oltre il termine stabilito dal giudice).
In assenza di una espressa previsione di tale termine (omissione a cui si può porre rimedio con la procedura di correzione di errore materiale ai sensi dell’
art. 289 del c.p.c.), la parte può avvalersi della facoltà di designare un c.t.p. fino all'inizio delle operazioni peritali.
Per quanto concerne la scelta della persona da nominare come ausiliare di parte, poiché l'ordinamento non pone alcun limite, può essere nominato tale anche colui il quale non risulti iscritto in albi speciali o non possieda una specifica abilitazione professionale.
Si è anche discusso se può rivestire tale ruolo la parte personalmente nel proprio interesse, qualora sia esperta in una particolare arte o scienza.
In assenza di un espresso divieto in tal senso, si sono sviluppate due diverse tesi:
-
secondo una prima tesi la parte può assumere personalmente soltanto la funzione di rappresentanza in giudizio ex art. 86 del c.p.c., ma non l’assistenza tecnica, in assenza di una specifica norma in tale senso;
-
secondo la tesi contrapposta, invece, deve ritenersi possibile che la parte possa prendere parte alle attività peritali con i poteri propri del c.t.p. argomentando dai poteri che le vengono riconosciuti dagli artt. 194-197 c.p.c.
Secondo quanto disposto dall’
art. 90 delle disp. att. c.p.c., il cancelliere ha l’obbligo di dare avviso ai c.t.p. dell'inizio delle indagini predisposte dal c.t.u.; in tal modo si consente al c.t.p. di svolgere la sua funzione di controllo sull'operato del c.t.u., a garanzia del rispetto del
contraddittorio in ogni momento di svolgimento dell'attività dell'ausiliario di ufficio.
Il c.t.p., infatti, sarà così posto in condizione di:
1. intervenire e assistere la parte durante lo svolgimento delle indagini peritali (della sua presenza occorre farne menzione, a pena di nullità, nel relativo processo verbale);
2. presentare istanze ed osservazioni al c.t.u., il quale a sua volta sarà tenuto ad inserirle nella sua relazione o ad allegarle, se presentate in forma scritta;
3. sollecitare l'assunzione di diversi elementi di valutazione o accertamenti fattuali (il c.t.u. non è comunque obbligato a raccogliere gli elementi fatti presenti dal c.t.p.);
4. partecipare all'udienza ed alla discussione in camera di consiglio ex
art. 197 del c.p.c., potendo anche interloquire, previa autorizzazione del presidente, al fine di svolgere le sue considerazioni in ordine ai risultati delle indagini.
La più rilevante forma di controllo svolta da c.t.p. sull'operato del c.t.u. consiste nella possibilità di redigere una relazione scritta da sottoporre allo stesso c.t.u. o, per mezzo del difensore, direttamente al giudice.
La relazione del c.t.p. non rientra nel regime delle preclusioni istruttorie in quanto deve qualificarsi al pari della “argomentazione”, a meno che per mezzo di essa non vengano allegate nuove circostanze di fatto oppure riprodotti documenti prima non prodotti.
In sede di decisione della controversia, il giudice non ha alcun obbligo di motivare il suo dissenso dalle allegazioni difensive del c.t.p., qualora la sua decisione venga fondata su considerazioni incompatibili con quelle espresse dagli ausiliari delle parti.