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Articolo 2726 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Prova del pagamento e della remissione

Dispositivo dell'art. 2726 Codice Civile

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito(1).

Note

(1) Gli stessi limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dai precedenti articoli devono quindi essere estesi alle dimostrazioni di effettuazione di pagamento o remissione del debito.

Ratio Legis

Tale disposizione, riveste efficacia solamente rispetto alle due circostanze sancite esplicitamente dall'articolo in commento, non potendo perciò subire applicazione analogica ad altre ipotesi non contemplate nel medesimo. In altri termini, si tratta di una norma avente natura di eccezionalità.

Spiegazione dell'art. 2726 Codice Civile

Prova del pagamento

L’articolo in esame elimina in senso affermativo una disputa da tempo insorta fra i giuristi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1116 Conformandosi all'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'art. 2726 del c.c. dichiara applicabili al pagamento le norme stabilite per la prova testimoniale. In vero, qualunque sia la natura del pagamento, è opportuno che la prova di questo fatto estintivo sia soggetta alle medesime limitazioni del fatto costitutivo dell'obbligazione. Disposizione identica è dal medesimo articolo sancita per la remissione del debito.

Massime relative all'art. 2726 Codice Civile

Cass. civ. n. 19283/2022

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).

Cass. civ. n. 7940/2020

Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Cass. civ. n. 29540/2019

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Cass. civ. n. 8230/2018

Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/04/2013).

Cass. civ. n. 7090/2015

L'art. 2726 cod. civ., estendendo al "pagamento" i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, sicché detti limiti non operano per la prova dell'"aliunde perceptum", quale fatto storico esterno a quel debito.

Cass. civ. n. 25213/2014

La prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti.

Cass. civ. n. 20257/2014

Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento contrattuale attestante il pagamento, previsto dall'art. 2726 cod. civ., riguarda i fatti volti a negare, in tutto o in parte, l'estinzione del debito, ma non si estende alle circostanze tese a dimostrare che il pagamento è stato compiuto da un terzo, anziché dal debitore indicato nel documento, trattandosi di circostanza esterna al rapporto contrattuale.

Cass. civ. n. 23971/2013

La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.

Cass. civ. n. 6685/2009

Il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. si riferisce al contratto e non ad un atto unilaterale, come la quietanza, mentre il divieto contenuto nell'art. 2726 c.c., riferito al "pagamento", riguarda i patti aggiunti, contrari o posteriori, intesi a negare, in tutto o in parte, il debito estinto con il pagamento, ma non impedisce la prova di ulteriori debiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di quietanza di ricevimento di busta paga, aveva ritenuto che il lavoratore potesse fornire la prova dell'esistenza di ulteriori spettanze in suo favore).

Cass. civ. n. 1389/2007

In materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale, (cosa come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell'art. 2729, secondo comma, c.c.) della simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta. Vi osta, infatti, l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

Cass. civ. n. 3921/2006

Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. (Nella specie, il principio è stato formulato con riferimento alla quietanza rilasciata dal venditore nell'atto pubblico di compravendita ).

Cass. civ. n. 988/2000

Poiché, a norma dell'art. 2726 c.c., la disciplina in tema di ammissibilità della prova testimoniale dettata per i contratti è applicabile anche ai pagamenti, per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c. la prova per testimoni e la prova presuntiva in ordine alla simulazione di una quietanza di pagamento sono ammissibili solo qualora la domanda sia diretta a far valere l'illiceità dell'accordo simulatorio; non è tuttavia corretto accertare l'esistenza dell'accordo simulatorio in ordine ad una quietanza sulla base di una presunzione (nella specie, dichiarazione stragiudiziale e preprocessuale del legale di una delle parti relativamente alla persistenza di un residuo debito) e, in virtù di tale presunzione ritenuta prova ammissibile per la assunta illiceità dell'accordo, fondare, attraverso una non consentita presumptio de presumpto, altra presunzione in ordine alla illiceità dell'accordo medesimo. (Nella specie, deducendosi che la quietanza simulata era intesa a favorire l'acquirente nel conseguimento di un mutuo agevolato).

Cass. civ. n. 6346/1994

Quando in atto scritto di compravendita si affermi che il prezzo è stato pagato, il venditore non è ammesso a provare il contrario per testimoni o per presunzioni (artt. 2726 e 2722 c.c.), sicché tali prove restano escluse anche quando, trattandosi di atto pubblico, manchi la specificazione che il pagamento sia avvenuto avanti al notaio o, comunque, all'ufficiale rogante. Per contro è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni in ordine alla fittizietà del pagamento del prezzo della compravendita e alla assunzione della obbligazione diretta al pagamento delle spese «relative», riguardando la prima un mero fatto storico, avente un puro valore indiziario da utilizzare senza affatto rimettere in discussione il trasferimento della proprietà della cosa, e la seconda una pattuizione del tutto distinta dalla compravendita in quanto avente titolo e oggetto diversi e, quindi, non assimilabile ad un semplice «patto aggiunto o contrario» al contenuto di quest'ultima, di cui all'art. 2722 c.c.

Cass. civ. n. 5884/1993

Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predispone una documentazione scritta.

Cass. civ. n. 7722/1991

La ricevuta fiscale ancorché priva di sottoscrizione può essere assunta dal giudice del merito, come prova del pagamento di una determinata somma ad un soggetto, quando contenga l'indicazione della ditta percettrice, del soggetto erogante — che ne è in possesso — del numero d'ordine della ricevuta, e della data, e l'apparente percettore della somma non contesti che quel documento è stato da lui consegnato alla controparte, ancorché ne deduca l'irregolarità formale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2726 Codice Civile

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Francesco P. chiede
giovedì 27/02/2020 - Lombardia
“Buongiorno, chiedo se possibile fare un ricorso in Cassazione contro un Decreto Ingiuntivo.
Premesso che ho ricevuto un Decreto Ingiuntivo da parte di un professionista (avvocato) in quanto mi assistito dei procedimenti legali, purtroppo ho fatto dei pagamenti senza richiedere emissione di regolare fattura e dopo alcuni anni mi ha chiesto (di nuovo) i relativi pagamenti.
Lo svolgimento del ricorso nella prima udienza (ed unica) il Giudice si è riservato perché il rito praticato ordinario era errato, successivamente ha convertito il rito e ha messo sentenza scrivendo che chi paga in contanti ex art. 2726 non può dimostrare i pagamenti.
Avevo fornito delle prove con i prelievi dal conto corrente e le richieste di raccomandate da parte dell’avvocato di andare in studio a versare i fondo spesa.
Importante secondo me che avevo anche fornito una prova una email alla controparte "che ero passato nel suo studio il giorno tale a consegnare una somma di contanti e chiedere di procedere con la pratica". A giustificazione dell’email la controparte dice che no l’ha ricevuta e nello stesso tempo produce della documentazione, una “fattura” di un albergo affermando che in quei giorni non era presente. Tale “fattura” dell’albergo serberebbe non vera (sono in fase di conferma).
Chiedo se possibile che se la “fattura” dell’albergo sia falsa e con la mia prova scritta dell’email sia possibile fare il ricorso in Cassazione.
Grazie.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 05/03/2020
L’art. 360 del codice di procedura civile elenca i casi in cui può essere proposto ricorso in cassazione e quali provvedimenti siano ricorribili.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è possibile proporre ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado.
La medesima norma prevede altresì che possa essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti siano d'accordo per omettere l'appello.

Orbene, nel caso di specie, è stata emessa una ordinanza ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. la quale è appellabile come espressamente previsto dall’art. 702 quater quater c.p.c. entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
A ciò si aggiunga che non ci risulta un accordo tra le parti per omettere l’appello.
Pertanto, un ricorso per cassazione va allo stato escluso.

Fermo quanto precede, laddove comunque il provvedimento di primo grado non sia stato né comunicato nè notificato, esso sarebbe ancora appellabile nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. non essendo decorsi ancora i sei mesi dalla pubblicazione del 30.09.19 (si veda su tale aspetto dell’applicabilità del termine semestrale l’ordinanza n. 16893 del 27 giugno 2018 della corte di Cassazione).

Ipotizzando quindi l’omessa notifica e/o comunicazione del provvedimento, occorre verificare se vi siano motivi per proporre un eventuale appello dell’ordinanza.

In base agli elementi in nostro possesso, riteniamo di escludere tali possibilità. Ciò per le seguenti ragioni.

L’ordinanza emessa all’esito del giudizio di opposizione appare piuttosto motivata.
In ordine alla prova della consegna dei contanti, il giudice ha escluso l’ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’art. 2726 c.c. specificando altresì che in ogni caso non erano stati articolati i capitoli di prova nell’atto introduttivo.
Anche volendo dissentire da tale affermazione del giudicante va sottolineato che nell’atto di opposizione si specifica che le due testimoni (madre e sorella dell’opponente) erano a conoscenza della circostanza soltanto perché avrebbero prestato del denaro al fratello. Non avevano, dunque, assistito alla effettiva dazione del medesimo.
In tal senso, sarebbero stati quindi testimoni “de relato actoris” e – se escussi in giudizio - avrebbero cioè deposto su fatti e circostanze di cui sarebbero stati informati dall’opponente: in tal caso, la loro deposizione non avrebbe avuto comunque alcuna rilevanza. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cfr. sentenza n.3137/2016: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa”).

Quanto alla email con cui Lei confermava di essere passato a studio a consegnare il denaro non appare, a parere di chi scrive, una prova che effettivamente sia stato fatto il pagamento in contanti (e comunque non sarebbe una prova del quantum).
Anche laddove la fattura dell’albergo risultasse effettivamente falsa, ciò non avrebbe rilevanza ai fini dell’impugnazione dal momento che il provvedimento del giudice non si è basato sul tale documento (nella parte motiva dell’ordinanza non si parla né della mail né di tale fattura).

Per inciso, non riteniamo esperibile nemmeno il rimedio della revocazione nell’ipotesi di cui al punto 4 art. 395 c.p.c. (“se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza”) proprio perché il documento in questione non è stato considerato per emettere la sentenza.

Chiaramente, laddove fosse accertata la falsità del documento, ciò avrebbe invece rilevanza sul piano deontologico costituendo un grave illecito disciplinare. (art. 50 nuovo codice deontologico forense).