Possibilità di liberazione dall'onere delle spese con l'abbandono del fondo servente
L'onere delle spese, che per titolo o per legge faccia capo al proprietario del fondo servente, può avere natura reale, e anzi più precisamente di
obbligazione propter rem. Deriva da questa sua natura la facoltà del proprietario gravato di liberarsi abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante. In ciò è pure implicito che la medesima facoltà di abbandono non competerebbe invece nel caso che l'onere anzidetto costituisse il contenuto di un rapporto personale (obbligazione personale) del proprietario del fondo servente: in questo caso la liberazione mediante abbandono del fondo non potrebbe avvenire che sotto specie di
datio in solutum, la quale — com'è noto — richiede l'accettazione del creditore.
Per capire quando vi sia obbligazione
propter rem od obbligazione meramente personale, è questione di interpretare il titolo da cui l'onere deriva, e che non si può risolvere se non
caso per caso.
Abbandono limitato alla parte del fondo effettivamente gravata
Sotto la vigenza del corrispondente art. 643 del codice abrogato ci si domandava se il previsto abbandono del fondo servente dovesse essere totale o potesse limitarsi a quella parte del fondo che sopportasse effettivamente l'esercizio della servitù. Riesumare, anche solo brevemente, i termini della discussione non ha più interesse per l'applicazione della nuova legge, poiché questa ha provveduto ad
eliminare il dissidio disponendo espressamente nel primo capoverso dell'articolo in esame che «
se l'esercizio della servitù è limitato a una parte del fondo, la liberazione può avvenire con l' abbandono di quella parte soltanto ». Con questo il principio tradizionale, sul quale si fondava principalmente l'opinione contraria, che cioè la servitù è indivisibile e colpisce tutto intero il fondo gravato, riceve indubbiamente una scossa, ma la novità è da guardare favorevolmente, poiché un tale principio tramandava una concezione ormai parecchio distante della realtà pratica delle cose.
Peraltro, quanto alla possibilità di
esercitare in concreto la facoltà di abbandono del fondo limitatamente alla sola parte gravata, poichè tale abbandono importa un frazionamento del fondo servente, sono da tenere presenti i limiti che derivano dall'art.
846 e segg. di questo libro nella determinazione e disciplina della «
minima unita colturale ».
Natura dell'abbandono
L'abbandono quando sia effettuabile alla stregua delle considerazioni diverse che precedono, rappresentando un atto di trasferimento della proprietà di un immobile, deve essere fatto per
atto scritto sotto pena di nullità.
La Relazione al Re della Commissione reale e quella del Guardasigilli parlano concordemente a questo proposito - ma in termini inesatti - di
derelictio del fondo o della parte di esso. In realtà non vi è
derelictio nè rinuncia in senso proprio: se cosi fosse, bisognerebbe configurare un istante in cui il bene uscito dal patrimonio del derelinquente o del rinunciante diventa
res nullius, con la conseguenza che entrerebbe automaticamente in funzione l'
art. 827 del c.c., per cui i beni immobili vacanti di proprietà appartengono al patrimonio dello Stato. Non c' è d'altra parte una rinuncia traslativa
, per quanto la legge parli di abbandono «
al » proprietario del fondo dominante: tale rinuncia comporterebbe un' accettazione da parte del proprietario favorito, mentre questa non è affatto richiesta perchè l'abbandono abbia luogo realmente, e con esso avvenga la liberazione del proprietario onerato.
C'è tuttavia
successione del secondo proprietario al precedente, e non può dirsi che l'acquisto avvenga a titolo originario. Esso ha titolo nell' atto di abbandono, il quale pertanto può forse essere configurato come un negozio sul patrimonio altrui, con il quale il proprietario del fondo servente può convertire l'attività patrimoniale del proprietario del fondo dominante, consistente nel diritto alle riparazioni, nella proprietà, del fondo servente o della parte di esso effettivamente gravata.
Forma e pubblicità dell'abbandono
Non soltanto l' abbandono dovrà esser fatto per iscritto a pena di nullità, ma dovrà pure essere
trascritto per gli effetti di cui all'
art. 2644 del c.c., trattandosi di un atto traslativo della proprietà di un immobile.