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Montascale disabili in condominio, ecco chi deve pagare per l'installazione e quali sono gli obblighi per i condomini

Condominio - -
Montascale disabili in condominio, ecco chi deve pagare per l'installazione e quali sono gli obblighi per i condomini
L’assemblea condominiale può opporsi all’installazione del montascale? La legge precisa quando e in che limiti
Quando in un condominio ci sono persone disabili con ridotte o impedite capacità di movimento, potrebbe porsi la questione dell’installazione di un mezzo, come il montascale, che consenta di superare barriere architettoniche presenti nelle parti comuni dell’edificio.

Cosa occorre fare per installare un montascale nel condominio?

Partiamo da una premessa fondamentale.

Con alcuni limiti stabiliti dalla legge, per l’installazione del montascale, non è necessario ottenere un’autorizzazione dagli altri condomini. Però, ovviamente, l’interessato non può costringere tutto il condominio a sostenere le spese per l’installazione.

Il primo passo è informare l’amministratore e il resto dei condomini: cioè, l’interessato deve inviare una comunicazione scritta in cui non solo evidenzia la volontà di installare un montascale, ma richiede anche la convocazione dell’assemblea condominiale.
 
La richiesta di assemblea condominiale è fondamentale per decidere la ripartizione delle spese di questa operazione. Ecco perché è opportuno presentare, insieme alla richiesta, anche il preventivo e il progetto relativi al montascale che si vuole installare.
 
Infatti, presentare questa documentazione permette all’amministratore e al condominio di valutare sia la possibilità di partecipare alle spese dell’opera, sia di verificare se l’installazione del montascale possa comportare pregiudizi per l’edificio o se ci siano limiti tecnici.
 
Cosa succede se l’assemblea si oppone all’installazione del montascale?
 
La normativa (l’art. 2 della Legge n. 13/1989) stabilisce che, nel caso di assemblea in seconda convocazione, è sufficiente un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
 
È chiaro che, se la maggioranza dell’assemblea approva l’installazione del mezzo, allora il condominio partecipa alla spesa (sulla base dei millesimi di proprietà).
 
Peraltro, anche nel caso di approvazione assembleare, se alcuni condomini hanno comunicato all’amministratore la loro volontà di non partecipare, la spesa deve essere suddivisa solo tra i condomini favorevoli. Infatti, nel caso di impianti che possono essere usati separatamente, il codice civile (art. 1121 del c.c.) precisa che i condomini, che non vogliono trarne vantaggio e non hanno intenzione di utilizzarli, sono esonerati dal contribuire alla spesa se l’innovazione approvata determina una spesa molto gravosa.
 
Però, se l’assemblea non è favorevole al montascale?
 
L’assemblea non può opporsi all’installazione del montascale, ma può deliberare di non voler partecipare alla spesa. In questo caso, il costo per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione del montascale è esclusivamente a carico del richiedente.
 
Infatti, la legge (sempre l’art. 2 della Legge n. 13/1989) prevede che, anche senza il consenso del condominio, l’interessato può installare il montascale, ma a proprie spese.
 
Tuttavia, bisogna fare attenzione. Infatti, è vero che non è necessaria l’approvazione degli altri condomini per l’installazione del montascale, ma ci sono comunque dei limiti da rispettare.
 
Secondo quanto previsto dal Codice civile, il richiedente può installare il montascale a spese personali, ma tale operazione non deve comportare un pregiudizio alle parti comuni, al decoro architettonico e alla sicurezza e stabilità dell’edificio.  
 
Invece, cosa succede se l’assemblea non si esprime o non delibera?
 
Se l’assemblea non si è espressa o non ha formulato una delibera dopo tre mesi dalla richiesta scritta, la spesa per l’installazione del montascale sarà solo a carico del richiedente.
 
Difatti, la disciplina (ancora una volta, l’art. 2 della Legge n. 13/1989) stabilisce che, anche quando il condominio non assuma le deliberazioni entro tre mesi dalla richiesta scritta, l’interessato può installare il montascale a proprie spese.
 
Infine, un’ultima precisazione.
 
La normativa (il D.M. n. 236 del 1989) stabilisce i requisiti progettuali e tecnici per l’installazione di un montascale in condominio. Ad esempio, vengono precisate le dimensioni (che cambiano in base alle categorie di mezzo), la portata (tra i 100 e i 200 chili), la velocità (in rettilineo, non superiore ai 10 centimetri al secondo), nonché gli ancoraggi, guide e giunti (con capacità di sostenere un carico mobile moltiplicato di 1,5 volte) e la sicurezza elettrica (con obbligo di mezza a terra di tutte le masse metalliche e tensione massima di 220 Volt).


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