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Articolo 58 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 58 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Massime relative all'art. 58 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 12825/2003

In caso di diffusione non autorizzata da parte in un'emittente radiofonica privata di brani musicali, incisi su disco o su nastro, costituenti opere tutelate, e la cui protezione sia stata affidata dall'autore iscritto alla Siae, quest'ultima č legittimata, sulla base del rapporto di mandato con l'autore, ad agire per conto di quest'ultimo, nei confronti del terzo facendo valere la violazione del diritto di esclusiva.

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